I nuovi limiti sul pignoramento presso terzi che accreditano su conto corrente stipendi, pensioni e altre somme assimilabili (ad esempio Tfr, salari, assegni percepiti in sostituzione delle pensioni e così via) sono tra le novità più importanti del decreto 83/2015 sulle “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile”
Le novità sulla base pignorabile di stipendi e pensioni
La modifica principale riguarda la quota della base pignorabile: In precedenza, le somme di stipendi e pensioni accreditate in conto corrente potevano essere integralmente pignorate quando il pignoramento veniva notificato in banca o alle poste (il limite pignorabile era di 1/5 quando l’atto veniva notificato dall’Inps o dal datore di lavoro).
Il nuovo regolamento invece fissa dei altri limiti, stabilendo anche un valore denominato minimo vitale impignorabile. Se il creditore non rispetta i nuovi parametri (pignorando cifre superiori), il pignoramento diventa inefficace per le somme eccedenti; l’inefficacia viene rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
I limiti per gli accrediti in conto corrente prima e dopo il pignoramento
I nuovi criteri del decreto stabiliscono una differenza tra le somme che vengono accreditate prima e quelle accreditate successivamente rispetto al pignoramento: per le somme accreditate prima, la base pignorabile è data dalla differenza tra l’importo mensile accreditato e quello dell’assegno sociale (448,51 €) moltiplicato per tre (ovvero 1.345,53 €).
Per le cifre accreditate dopo, il pignoramento può riguardare solo la differenza tra l’importo mensile accreditato e un valore pari all’assegno sociale moltiplicato per 1,5 (672,76 €). Per i crediti dello Stato, del Comune o della Provincia il limite è pari ad 1/5 della base pignorabile, per i crediti alimentari la misura viene stabilita direttamente dal giudice, mentre per i pignoramenti di diversa natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.
Va sottolineato che le nuove regole consentono agli istituti di credito di bloccare entro i parametri indicati i conti correnti solo se l’importo accreditato deriva da una pensione o uno stipendio: per gli accrediti che avvengono per altre causali non ci sono limiti di pignoramento, e le somme possono essere aggredite integralmente.