Il Ddl Dopo di noi ha ottenuto dalla Camera il suo terzo e ultimo via libera: il testo sull’assistenza delle persone affette da grave disabilità e prive del sostegno familiare ha concluso il suo lungo iter parlamentare che durava da circa un anno e mezzo; vediamo cosa dice il testo e quali sono le novità su questo argomento molto delicato e sentito.
Il Ddl Dopo di Noi prevede misure a favore delle persone disabili senza sostegno familiare
La legge di Stabilità 2016 aveva già stanziato 90 milioni di euro per un fondo specifico: il ddl Dopo di noi mira a disciplinare le misure di assistenza, protezione e cura prese nel superiore interesse delle persone affette da disabilità grave (non determinata dal normale invecchiamento o dalle patologie collegate alla senilità) che sono prive del sostegno della famiglia in quanto i genitori o non ci sono più o non sono in grado di garantire un’adeguata assistenza. Inoltre viene prevista una progressiva presa in carico della persona quando i genitori ci sono ancora ma il loro sostegno sta via via venendo meno.
Il testo riprende l’idea del progetto individuale di assistenza al disabile già illustrato dalla legge 328/2000: la rete dei servizi pubblici e del privato sociale deve iniziare a prendersi progressivamente cura della persona disabile già da quando i genitori sono ancora in vita. In Senato è stato precisato che il progetto individuale deve evitare l’istituzionalizzazione, ma deve coinvolgere il disabile e deve andare ad integrarsi con la volontà dei genitori o delle persone che curano gli interessi della persona interessata.
Incentivi per i negozi giuridici a favore dei disabili
Per rendere più semplice la messa in pratica del progetto individuale, il ddl Dopo di noi prevede degli incentivi (esenzioni ed agevolazioni fiscali) per la stipula di negozi giuridici destinati in favore della persona disabile. Inizialmente le agevolazioni erano previste solo ai Trust, ma con il passaggio al Senato c’è stata un’estensione alla costituzione di vincoli di destinazione che riguardano beni immobili o beni mobili registrati e alla costituzione di fondi speciali composti da beni con vincolo di destinazione, disciplinati con contratto di affidamento fiduciario in favore anche di Onlus operanti prevalentemente nel campo della beneficenza a favore di persone con disabilità gravi.
Sempre con il passaggio in Senato il testo era stato modificato prevedendo, nel caso in cui il beneficiario muoia prima dei soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico, che il trasferimento di beni e diritti reali a favore dei soggetti suddetti possano godere dell’esenzione dal pagamento delle imposte sulle donazioni e successioni e che le imposte di registro, catastali e ipotecarie vengano applicate in misura fissa. Per i trasferimenti di beni o diritti reali ad altri soggetti l’imposta sulle successioni e le donazioni viene applicata facendo riferimento al rapporto (se c’è) di parentela tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Detraibilità delle spese assicurative e il Fondo per l’assistenza
È stato confermato l’innalzamento da 530 a 750 euro del tetto per la detraibilità delle spese per polizze assicurative stipulate per la tutela delle persone con gravi disabilità. È prevista infine l’istituzione di un Fondo per l’assistenza delle persone con disabilità grave che non possono contare sul sostegno della famiglia: si occuperà dei programmi di supporto alla domiciliarità e degli interventi di permanenza temporanea o residenzialità.