La Legge sulle Unioni Civili fa un ulteriore passo avanti: ha ricevuto il via libera dal Consiglio di Stato e per veder celebrare le prime unioni si dovrà aspettare solo il tempo della vacatio legis (15 giorni) più i cinque giorni che servono al Ministero dell’Interno; i sindaci possono già accettare le prenotazioni e facendo un paio di calcoli a Ferragosto ci saranno le prime “celebrazioni”. Diamo uno sguardo alle novità sull’argomento e ricordiamo cosa prevede il testo della legge.
Entrata in vigore della Legge Unioni Civili 2016: a Ferragosto le prime celebrazioni
Dopo un lungo tira e molla in Parlamento, la legge sulle Unioni Civili, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 25 febbraio, è stata firmata dal Presidente della Repubblica il 20 maggio e in seguito pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrando ufficialmente in vigore. Per la celebrazione delle prime unioni serviva un ultimo passo, il decreto (da emanare entro 30 giorni) che contiene tutte le istruzione e le indicazioni per gli ufficiali di stato civile.
Nel primo giorno utile per la prenotazione a Milano già 79 coppie si sono prenotate per la registrazione; buoni numeri anche a Bologna, dove le richieste sono state 19 e a Verona, dove finora sono giunte una decina di prenotazioni. È evidente che non sono poche le persone che attendevano con impazienza l’entrata in vigore effettiva di quello che per mesi era stato chiamato ddl Cirinnà. E proprio la “madrina” della legge ha dichiarato che nei prossimi giorni arriveranno ai sindaci i moduli predisposti dal Ministero degli Interni, aggiungendo che da ferragosto si potrà finalmente festeggiare con confetti arcobaleno.
Obiezione di coscienza dei sindaci?
Nei giorni scorsi si erano sollevati parecchi dubbi: se il sindaco per obiezione di coscienza si rifiuta di celebrare l’unione civile, cosa accade? In realtà il problema non sussiste, perché il testo della legge in realtà non parla mai di sindaci, ma semplicemente di ufficiali di stato civile, la cui platea è decisamente ampia: se il sindaco non se la sente non ci dovrebbero essere problemi a trovare un ufficiale di stato civile disposto a celebrare e registrare l’unione.
Il testo: la disciplina delle Unioni Civili e delle convivenze
Con l’entrate in vigore della legge sulle Unioni Civili, l’Italia diventa il 27° Paese europeo che riconosce e tutela le coppie omosessuali e le convivenze fuori dal matrimonio (molti se lo dimenticano, ma il testo non disciplina solo i cosiddetti matrimoni gay, ma anche le convivenze di fatto, sia etero che omosessuali).
Grazie a questa legge le coppie omosessuali possono costituire un vero nucleo familiare riconosciuto dallo Stato: le Unioni Civili hanno tantissimi punti in comune con il tradizionale matrimonio. Saranno infatti riconosciuti alle coppie regolarmente unite i diritti successori, la possibilità di scegliere il regime di comunione di beni, gli obblighi di assistenza morale e materiale, la possibilità ai superstiti di riscuotere la pensione e il pagamento degli alimenti in caso di divorzio (o scioglimento dell’unione). Per quanto riguarda il lato pratico, la cerimonia è molto snella e veloce: l’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, dovrà compilare una dichiarazione dove saranno indicati i nomi dei partner e il regime patrimoniale che hanno scelto. Abbastanza agevole anche la procedura per arrivare al divorzio, ovvero allo scioglimento dell’unione civile: anche in questo caso è sufficiente una dichiarazione dell’ufficiale di stato civile alla quale, dopo tre mesi, seguirà il divorzio per via giudiziale.
Il riconoscimento delle coppie di fatto
La legge sulle Unioni Civili però parla anche del riconoscimento delle coppie di fatto (omosessuali o eterosessuali). Fino ad ora queste coppie non hanno potuto godere di nessun tipo di tutela, ma ora potranno formalizzare la loro unione con una dichiarazione all’anagrafe per ottenere il riconoscimento di alcuni diritti. Rientrano tra questi la possibilità di scegliersi come rappresentanti quando ci sono da prendere decisioni in materia di salute, la possibilità di visita nel caso in cui il partner sia ricoverato, la facoltà di successione nei contratti di locazione e il riconoscimento degli alimenti in caso di separazione. I partner, oltre alla dichiarazione all’anagrafe, possono anche preparare un contratto di convivenza per disciplinare il lato economico della convivenza. Le differenze principali tra le unioni civili e le coppie conviventi registrate consistono nel fatto che la registrazione delle convivenze non porta a conseguenze in ambito successorio e non dà la possibilità di prendere il cognome del partner.