Il ddl sul Lavoro Autonomo e le Partite IVA ha subito una notevole trasformazione dopo l’approvazione in Commissione Lavoro al Senato: sono infatti diverse le modifiche apportate al testo presentato ad inizio 2016 dal Governo; tra le novità più importanti c’è l’estensione dell’applicazione delle misure anche ai contratti d’opera regolati dall’articolo 2222 del Codice Civile, ma non ai piccoli imprenditori che sono iscritti alla Camera di Commercio: vediamo cosa cambia nel testo in vista del passaggio all’Aula di palazzo Madama.
Le novità del testo in vista dell’approvazione in Senato
Non ci sono solo cambiamenti, ma anche conferme: non è stato toccato il contenuto dell’articolo 3 relativo alla stretta contro le clausole abusive che attribuiscono al committente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere senza il giusto preavviso oppure le clausole che prevedono accordi con termini di pagamento oltre i sessanta giorni dal ricevimento della fattura; tutte queste clausole vengono dichiarate prive di effetto. Conferma anche per la possibilità di detrazione integrale dal reddito delle spese per master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, congressi o convegni fino ad un massimo di 10.000 euro l’anno. Sono integralmente deducibili le spese per prestazioni alberghiere o somministrazione di cibi e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per eseguire un incarico e che sono state addebitate analiticamente in capo al committente (l’importo non può superare il 2% dell’ammontare dei compensi percepiti durante l’anno).
Novità per la tutela nelle transazioni commerciali: in caso di pagamenti ritardati gli interessi di mora vengono applicati anche nei rapporti tra lavoratori autonomi, tra autonomi e imprese e tra autonomi e pubblica amministrazione. Le P.A. dovranno promuovere, favorendo l’accesso alle informazioni necessarie, la partecipazione dei lavoratori autonomi ad appalti pubblici o bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca. Molto interessante l’introduzione dello sportello di collocamento per i lavoratori autonomi: gli intermediari del lavoro e i centri per l’impiego dovranno preparare per ogni sede aperta al pubblico uno sportello specifico per il lavoro autonomo, avvalendosi anche delle convenzioni non onerose che potranno siglare con le associazioni più rappresentative e gli ordini professionali.
Politiche sociali: cosa cambia con il ddl Lavoro Autonomo e Partite IVA su maternità, malattia e congedi
Tante le novità per quanto riguarda le tutele su congedi, maternità e malattia. Quando si manifesta una malattia talmente grave da impedire al lavoratore di svolgere la sua professione per più di 60 giorni è prevista la sospensione del versamento dei contributi per l’intera durata della malattia, fino ad un massimo di due anni; il periodo contributivo però non andrà perduto, visto che quando si sarà ristabilito il lavoratore potrà pagare il debito previdenziale a rate per un periodo che può durare fino a tre volte il tempo della sospensione. In caso di gravidanza, malattia o infortunio è prevista la sospensione delle collaborazioni continuative in cui il lavoratore autonomo non ha diritto al corrispettivo; la Commissione Lavoro ha corretto un po’ la misura, precisando che la sospensione si attiva solo se richiesta dal lavoratore. L’indennità di maternità diventa un diritto erogabile alla lavoratrice indipendentemente dalla loro effettiva astensione dall’attività professionale: sarà sufficiente fare una domanda all’Inps per riceverne la liquidazione. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata i periodi di malattia che comportano un’inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alle degenze ospedaliere.
Parlando di congedo parentale, il testo del ddl sul lavoro autonomo e le partite IVA prevede che dal primo gennaio del 2017 il periodo di tutela passerà dagli attuali tre a sei mesi, mentre il tempo di fruzione passa da un anno a tre anni di vita del bambino (in questo modo gli autonomi vengono equiparati ai dipendenti). Considerando entrambi i genitori, il trattamento economico non potrà durare più di sei mesi e verrà riconosciuto solo se risultano accreditate un minimo di tre mensilità di contribuzione nel corso dei dodici mesi precedenti.