Un emendamento approvato dalla Commissione Industria porta diverse novità in tema di RC Auto nel testo del ddl Concorrenza: il provvedimento ora è pronto per approdare al Senato alla ripresa dei lavori a settembre; vediamo cosa cambia per quanto riguarda le assicurazioni auto, dagli sconti per chi installa la scatola nera a quelli per gli automobilisti virtuosi che abitano nelle province dove si verificano il maggior numero di incidenti (nella maggior parte dei casi si trovano al Sud).
Sconti RC Auto per gli automobilisti virtuosi
Per conoscere l’entità e il reale funzionamento di questi sconti sarà però necessario attendere il regolamento che l’Ivass dovrà emanare entro 90 giorni dall’approvazione del ddl Concorrenza. Gli sconti vengono applicati sulla base di parametri oggettivi: per gli automobilisti virtuosi, cioè quelli che risiedono nelle province dove avvengono tanti incidenti ma che negli ultimi quattro anni non hanno provocato sinistri con responsabilità paritaria, principale o esclusiva, vengono considerati la frequenza degli incidenti e il loro costo medio. Viene inoltre previsto che l’Ivass dovrà verificare che gli sconti aggiuntivi garantiscano la progressiva riduzione delle discrepanze dei premi applicati su tutto il territorio nazionale ad assicurati che presentano le stesse caratteristiche soggettive e che sono nella stessa classe di merito.
Assicurazioni Auto, cosa cambia con l’installazione della scatola nera
Oltre agli sconti aggiuntivi per i virtuosi, il ddl Concorrenza prevede anche quelli obbligatori, ovvero quelli che devono essere applicati sulla RC Auto di chi sceglie di installare la scatola nera sulla propria vettura. Il testo prevede che i costi di installazione, le spese di funzionamento e sostituzione e l’abbonamento annuale devono essere a carico dell’impresa assicuratrice. L’obiettivo è chiaro: inizialmente l’installazione del dispositivo sarà facoltativa e incentivata, ma in seguito si andrà gradualmente verso l’obbligo di installazione su tutti i veicoli, sia quelli privati che quelli del trasporto pubblico. Entro un anno dall’entrata in vigore del ddl Concorrenza infatti il Governo dovrà predisporre un decreto legislativo (o più di uno) per mettere in pratica l’estensione dell’utilizzo del dispositivo elettronico, dando priorità ai veicoli del servizio pubblico per passare successivamente ai veicoli privati che si occupano del trasporto di cose o persone.
In questo caso sarà lo stesso Esecutivo a definire le informazioni che potranno essere rilevate dai dispositivi installati e dovrà regolarne anche la portabilità, le caratteristiche tecniche, l’interoperabilità, i servizi a cui sarà possibile accedere, il trattamento dei dati e le modalità della loro raccolta e gestione e altri vari aspetti. Proprio in merito ai dati personali e al loro utilizzo il testo del ddl Concorrenza prevede che siano individuate delle modalità che possano garantire una reale tutela della privacy, con i cittadini che potranno scegliere se comunicare i dati sensibili per quanto riguarda i servizi opzionali.
L’iter del DDL Concorrenza: per l’approvazione si dovrà attendere ancora
Con la fine dell’esame in Commissione Industria (durato ben nove mesi) il cammino del ddl Concorrenza fa un importante passo in avanti, ma non è detto che ora ci sarà un’accelerata. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri circa un anno e mezzo fa (20 febbraio 2015); da aprile a settembre dello steso anno il testo ha fatto il suo passaggio in Commissione e poi nell’Aula della Camera dei Deputati, prima di approdare il 7 ottobre al Senato. Il provvedimento verrà esaminato dall’assemblea alla ripresa dei lavori (13 settembre 2016), ma il calendario è fitto: prima del ddl Concorrenza infatti verranno votati quelli sulla prescrizione, sull’editoria e sul cinema. Molto probabilmente il voto arriverà solo ad ottobre, dopo di che potrà tornare alla Camera per l’ultima lettura; il problema è che saremo in piena sessione di bilancio, quindi per l’approvazione definitiva è possibile che si debba attendere fino all’inizio del 2017.