Negli ultimi tempi spesso i consumatori si sono lamentati per gli importi inspiegabili che si sono ritrovati sulla bolletta della luce, ma da gennaio 2017 le cose potrebbero (finalmente) cambiare: l’Autorità per l’energia è intervenuta in tema di fatturazione di periodo e nel suo provvedimento ha indicato due punti principali, ovvero la maggiore puntualità nella fatturazione e la presenza di meno stime e più consumi effettivi in bolletta; il nuovo sistema di fatturazione apre anche alla possibilità di indennizzi per il cliente.
Puntualità di fatturazione, meno dati stimati e più dati effettivi: le novità sulla bolletta della luce
La presenza eccessiva di consumi stimati nella bolletta della luce è uno degli aspetti che ha sempre fatto adirare di più i clienti: l’Autorità ha deciso che dall’anno prossimo sulle fatture dell’energia elettrica dovranno comparire più dati reali. Come sarà possibile avere una misurazione credibile dei consumi effettivi? Innanzi tutto ci sarà un importante aumento dei tentativi di lettura (quelli che non andranno a buon fine saranno comunque registrati) e poi con l’introduzione di nuovi sistemi per promuovere l’autolettura. Se il gestore emette per due mesi consecutivi bollette basate su dati stimati sarà obbligato ad informare il cliente su tutti gli strumenti di autolettura che ha a disposizione.
Dal 2017 indennizzi fino a 60 euro per il cliente e obblighi per i venditori
Importante sottolineare anche l’obbligo di emettere la bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (o entro il termine altrimenti stabilito nel contratto di mercato libero): se questa scadenza non viene rispettata il consumatore avrà diritto a degli indennizzi automatici il cui importo cresce in base al numero dei giorni di ritardo, andando da un minimo di 6 euro fino ad un massimo di 60 euro. Il mancato rispetto (anche solo episodico) della periodicità di fatturazione o la presenza di importi anomali comporterà l’obbligo di rateizzazione a carico dei gestori.
L’obiettivo è quello di ridurre le cosiddette fatture miste, visto che le bollette che conterranno dati di misura effettivi non potranno contenere anche dati basati su stime se la fatturazione è mensile, se l’ultimo dato disponibile è un’autolettura e se non c’è il rispetto della periodicità di emissione della bolletta. Il venditore avrà la possibilità di procedere al conguaglio di importi basati su stime solo nel caso in cui ci siano dati di misura effettivi ottenuti dal distributore o da autolettura. Ci sarà il divieto di fatturare consumi anticipati.
Le scelte dell’Autorità per l’energia verso un’offerta standard
Le decisioni dell’Autorità sono valide per i regimi di tutela, per la Tutela Simile e per il mercato libero (ma in questo caso ci sono possibilità di deroga). Considerando anche i provvedimenti adottati lo scorso giugno è evidente come si proceda verso le condizioni contrattuali di un’offerta standard che andrà a fare parte del paniere di opzioni che i venditori del mercato libero possono proporre ai loro clienti. Come si può notare anche dai commenti ad un nostro precedente articolo, i consumatori sono particolarmente sensibili sul tema della bolletta della luce, che negli ultimi tempi (tra aumenti di prezzi e addebiti del Canone Rai) è stata spesso protagonista di dibattiti e polemiche.