In queste settimane si parla tanto della manovra 2017 e delle tasse che gli italiani dovranno pagare l’anno prossimo, ma non bisogna dimenticare che tra meno di un mese c’è l’appuntamento con un importante adempimento fiscale, ovvero il saldo Imu-Tasi 2016: scopriamo la data di scadenza, come fare il pagamento con il modello F24 e cosa prevede il regolamento dell’Agenzia delle Entrate.
Data di scadenza e calcolo del saldo Imu-Tasi 2016
Il saldo Imu-Tasi deve essere versato entro il 16 dicembre 2016; anche per il pagamento della seconda rata delle cosiddette tasse sulla casa sarà necessario andare a controllare le delibere del proprio Comune: se l’amministrazione ha fissato delle nuove aliquote si dovrà pagare un importo diverso rispetto a quello della prima rata, facendo anche l’eventuale conguaglio; se invece il Comune non ha deliberato nessuna variazione o lo ha fatto fuori dai tempi massimi, l’importo da pagare entro il 16 dicembre è identico a quello della prima rata versata a giugno.
Le delibere dei Comuni possono essere considerate valide se sono state approvate prima del 30 luglio e pubblicate prima del 28 ottobre; in ogni caso l’elenco completo delle aliquote applicate dalle varie amministrazioni può essere consultato sul sito del Ministero delle Finanze (oltre che sui siti dei vari Comuni). Una volta che si è a conoscenza dell’aliquota da applicare è possibile procedere con il calcolo dell’importo da versare (ribadiamo che se non sono state pubblicate delibere con variazioni delle aliquote l’importo da versare sarà identico a quello pagato a giugno). Molti italiani si affidano a Caf o consulenti per sapere quanto pagare con il saldo Imu-Tasi, ma chi vuole fare da solo sul web può trovare vari portali che offrono il servizio di calcolo online oppure può seguire la classica procedura (rendita catastale rivalutata del 5%; il risultato va moltiplicato per un coefficiente specifico in base al tipo di immobile; sul valore ottenuto si applica l’aliquota).
Regolamento esenzioni e come pagare con modello F24
Il regolamento stabilito con la legge di Stabilità 2016 prevede alcuni casi di esenzione: come non è stato pagato l’acconto, non si deve pagare il saldo Imu-Tasi per le prime case e pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9), gli immobili equiparati dal regolamento comunale a prima casa, la casa assegnata al coniuge per divorzio, separazione o annullamento, i fabbricati rurali destinati ad uso strumentale di attività agricola, i terreni di coltivatori diretti, imprenditori agricoli o montani, gli imbullonati delle imprese, gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti a prima casa, i fabbricati destinati ad alloggi sociali e l’unico immobile (non dato in affitto) di proprietà del personale di polizia, vigili del fuoco e forze dell’ordine che non vi dimorano abitualmente.
Il pagamento del saldo Imu-Tasi 2016 deve essere effettuato utilizzando i bollettini postali che si possono trovare già parzialmente compilati oppure tramite modello F24, dove il contribuente dovrà inserire tutti i suoi dati e quelli relativi agli immobili per i quali deve effettuare il pagamento, inserendo i corretti codici tributo, che sono i seguenti:
CODICI TRIBUTO IMU | |
abitazione principale e pertinenze | 3912 |
terreni | 3914 |
aree fabbricabili | 3916 |
altri fabbricati | 3918 |
immobili uso produttivo Stato | 3925 |
immobili uso produttivo Comune | 3930 |
CODICI TRIBUTO TASI | |
abitazione principale e pertinenze | 3958 |
fabbricati rurali strumentali | 3959 |
aree fabbricabili | 3960 |
altri fabbricati | 3961 |