La riforma pensioni introdotta in parte dalla legge di Stabilità 2017 porta diverse novità in tema di pensione anticipata (pensiamo all’estensione dell’Opzione Donna o al lancio dell’APE): oggi vediamo quali sono le misure che riguardano le pensioni dei precoci; cerchiamo innanzi tutto di capire chi sono esattamente i lavoratori che rientrano in questa categoria e poi scopriamo cosa cambia con il nuovo anno.
Chi sono esattamente i lavoratori precoci?
Vengono definiti lavoratori precoci le persone che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane, ovvero prima di raggiungere la maggiore età, e che quindi raggiungono una contribuzione di 40 anni o più abbastanza presto, di solito intorno ai 60 anni. Molto spesso si tratta di lavoratori impegnati in attività faticose e pesanti. La famosa Riforma Fornero del 2012 abolì la pensione di anzianità, negando così la possibilità di lasciare il mondo del lavoro una volta raggiunti i 40 anni di contributi, senza peraltro prevedere alcun beneficio specifico per i precoci, che come tutti gli altri, hanno potuto raggiungere la nuova pensione anticipata (che ha sostituito quella di anzianità) solo dopo aver raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le lavoratrici). Nel corso degli ultimi anni la richiesta dell’abbassamento del requisito contributivo è stato uno degli argomenti chiave delle rivendicazioni sindacali.
Le novità della riforma pensioni 2017: chi può accedere alla Quota 41
Dopo più di quattro anni di discussioni è finalmente arrivato un intervento che interessa i lavoratori precoci, anche se solo quelli che si trovano in condizioni di importante disagio economico o lavorativo. La legge di Bilancio 2017 stabilisce infatti che a partire dal primo maggio 2017 ci sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi (indipendentemente dall’età anagrafica) per quei lavoratori che hanno lavorato per almeno 12 mesi effettivi (anche non continuativi) prima di compiere 19 anni e che risultino nel cosiddetto sistema misto, ovvero in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995. Come dicevamo prima, questa Quota 41 però non è disponibile per tutti, ma solo per coloro che rientrano in almeno uno dei cinque profili di tutela previsti dalla norma:
- Disoccupati che, dopo aver perso il lavoro (per dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in base all’articolo 7 della legge 604/1966 o licenziamento) hanno concluso per intero la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi;
- Lavoratori che al momento della richiesta assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
- Lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- Dipendenti che, all’interno di determinate professioni indicate dalla norma, hanno svolto per almeno 6 anni di fila delle attività lavorative che richiedono un impegno tale da considerare che il loro svolgimento in via continuativa sia particolarmente rischioso e/o difficoltoso;
- Lavoratori che sono impiegati in mansioni usuranti o notturne.
Rientrano tra le mansioni difficoltose o rischiose le seguenti attività:
- operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia o della manutenzione di edifici
- conduttore di gru o macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- conciatori di pellicce e pelli
- personale viaggiante e conduttori di convogli ferroviari
- conduttori di camion e mezzi pesanti
- addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti
- educatori di asilo nido e insegnanti della scuola d’infanzia
- facchini e addetti allo spostamento di merci e assimilati
- professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche con lavoro organizzato in turni
- personale non qualificato addetto a servizi di pulizia
- raccoglitori e separatori di rifiuti e operatori ecologici.
Esclusi i lavoratori con contributivo puro
Abbiamo già scritto che la Quota 41 è valida solo per i lavoratori precoci che sono nel sistema misto: per coloro che sono nel contributivo puro (ovvero che sono entrati nel mondo del lavoro solo dopo il 31/12/1995) rimane valida un’unica agevolazione, ovvero l’incremento del 50% dei contributi versati nei periodi lavorativi antecedenti al compimento della maggiore età e che viene considerato solo ai fini del calcolo dell’entità della pensione.
Ancora insistete a prendere in giro i lavoratori precoci?
Possibile che non abbiano ancora capito che le mancate promesse sulla riforma Pensioni è uno dei principali motivi per cui è caduto il governo , la lungimiranza dei politici che punisce lavoratori onesti che hanno contribuito alla crescita del paese lavorando sin da fanciulli per oltre 42 anni derubati della PROPRIA pensione e della liquidazione, mentre si premiano i dipendenti delle banche con addirittura SETTE ANNI DI SCIVOLO , facendolo passare per essenziale per l’economia del paese , l’APE per gli altri lavoratori che equivale ad un mutuo , spacciandola per un opera altamente sociale ed umanitaria , la scelta dei lavori gravosi-.usuranti includendo maestre d’asilo e non la Polizia locale che oltre a morire di cancro per inquinamento (dopo 30 annidi servizio) viene uccisa sulle strade e salta per aria nelle stragi , però nella lungimiranza hanno trovato anche una grossa cifra per i Palombari (visto che se ce sono tanti saranno 15 in tutto il paese ) cosa che costerà meno di di un pneumatico del Nuovo aereo del Presidente odiato (sue parole) uscente! Non paghi del fatto, ora un governo fantoccio.fotocopia creato ad och questa volta si per tutelare le pensioni, (peccato che siano solo quelle dei parlamentari ) ….
Sono un lavoratore precoce e rientro nei parametri sopra elencati pero’ho un dubbio per quanto riguarda i tre mesi dopo il percorso di disoccpazione nel mio caso specifico dopo 3 anni di mobilita,vorrei sapere (visto che nessuno ne parla) quando potro’ inoltrate la domanda,da subito oppure alla scadenza dei tre mesi richiesti nel mio caso a meta’ febbraio?
grazie e buona giornata.
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