Chi studia diritto commerciale alle scuole superiori o all’università prima o poi avrà a che fare con i titoli di credito: facciamo una panoramica sull’argomento cercando di scoprire cosa sono, quali sono le loro caratteristiche principali e cosa vogliono dire termini come ammortamento, causali e dematerializzazione.
Cosa sono i titoli di credito? Definizione e caratteristiche
Iniziamo con una definizione: i titoli di credito sono dei documenti che attribuiscono il diritto ad una certa prestazione; le loro funzioni consistono nella mobilitazione della ricchezza, consentendo una circolazione più rapida e sicura del capitale visto che vengono applicate le regole previste per i beni mobili, e nel costituire il mezzo necessario e sufficiente per l’esercizio del diritto che vi è incorporato.
Le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito sono quattro:
- l’incorporazione: il titolo incorpora il diritto di credito, che non può essere esercitato senza il possesso legittimo del documento stesso;
- la letteralità: il titolo indica tutte le caratteristiche per riconoscere con esattezza il contenuto del diritto e, quindi, la prestazione dovuta dal debitore;
- l’autonomia: il titolo di credito può essere ceduto e ad ogni passaggio si presenta come nuovo, nel senso che il diritto di credito di ogni possessore è indipendente e autonomo rispetto al diritto dei precedenti;
- la legittimazione del possessore: chi ha ottenuto in buona fede il possesso del titolo è considerato possessore legittimato anche se non è il titolare.
Le classificazioni
Di solito i titoli di credito vengono classificati in tre categorie: ci sono i titoli al portatore, che sono quelli che non indicano il nome del titolare e il cui trasferimento avviene tramite consegna, i titoli all’ordine, che vengono trasferiti tramite girata (anche in bianco) a cui segue la consegna, e i titoli nominativi, il cui trasferimento può avvenire solo se il cambiamento di proprietà viene trascritto sul titolo e sul registro dell’emittente (può essere trasferito anche con girata piena autenticata dal notaio). In realtà i titoli possono essere classificati in base a vari fattori: in base alla funzione economica si distinguono i titoli di massa da quelli individuali e in base alla causa di emissione si dividono in titoli causali e titoli astratti; nei titoli causali il diritto ha origine da un rapporto giuridico che viene menzionato nel documento stesso e il venir meno di questo rapporto fa decadere il diritto incorporato nel titolo (in pratica sono i titoli dove è apportato il motivo per cui nasce il credito, come nelle azioni, nelle obbligazioni, nei titoli rappresentativi di merci), mentre nei titoli astratti non viene indicato il rapporto che ha dato origine al credito (cambiali e assegni).
Un’ulteriore distinzione permette di classificare i titoli in base al loro contenuto cartolare:
- i titoli cambiari sono quelli che contengono un’obbligazione di pagamento (ordine o promessa) e vengono emessi di norma nell’ambito di una transazione commerciale (esempio: cambiali e assegni);
- i titoli obbligazionari o di prestito sono titoli di massa e rappresentano la partecipazione ad un prestito emesso da un ente o da una società (esempio: obbligazioni e titoli di Stato);
- i titoli di partecipazione attribuiscono al possessore una quota di partecipazione al capitale dell’ente o della società che li ha emessi (esempio: azioni);
- i titoli rappresentativi di merci danno il diritto alla consegna delle merci che sono indicate nel documento e alla possibilità di disporne (esempio: fede di deposito, nota di pegno);
- i titoli atipici sono quelli che non rientrano nelle categorie precedenti, ma che nascono per via della continua evoluzione del mondo finanziario e commerciale (ad esempio quelli che rappresentano la partecipazione ad un’operazione di investimento ma che sono diversi da obbligazioni e azioni).
L’ammortamento e la dematerializzazione
In caso di smarrimento, furto o distruzione di un titolo nominativo o all’ordine, il proprietario può avviare il procedimento di ammortamento: il possessore denuncia il fatto al debitore e presenta ricorso al Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile in modo da ottenere il decreto di ammortamento, che di fatto priva di efficacia il titolo smarrito, rubato o distrutto. Dopo la pronuncia di ammortamento, se non ci sono opposizioni da parte di un eventuale altro detentore del titolo, il creditore può esigere il pagamento oppure può ottenere il duplicato del documento se questo non era ancora scaduto (o se era in bianco).
Il progresso tecnologico sta progressivamente facendo perdere importanza ai documenti cartacei: questo processo di dematerializzazione coinvolge anche i titoli di credito, in particolare quelli azionari ed obbligazionari. In questo modo le operazioni di circolazione del credito non prevedono più il trasferimento fisico del documento cartaceo (che è comunque a rischio di smarrimento, furto o distruzione), ma avvengono tramite operazioni di giroconto contabile.