La visita fiscale è un accertamento che viene predisposto in ambito professionale dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente e viene attuato, seguendo i principi del diritto del lavoro, al fine di comprovare l’effettivo stato di indisposizione da malattia o altra causa che impedisca allo stesso dipendente di svolgere le proprie mansioni. A livello di orario le visite fiscali possono variare in maniera significativa e questo fatto si verifica in particolare per via delle diverse tipologie di professioni che si esercitano. Le categorie interessate da un possibile controllo possono essere molteplici: si va infatti dai dipendenti Inps fino agli insegnanti di scuola e ai militari, passando anche per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato. Andiamo dunque a vedere quali sono le fasce previste per le visite fiscali 2018 facendo attenzione alle differenze di orario programmate per le varie categorie lavorative in Italia.
Visite Fiscali: le novità sugli orari per il 2018
Il 13 gennaio del corrente anno è una data importante poiché segna un importante mutamento a livello di visite fiscali. Con l’entrata in vigore del DM 2016/17, ovvero il cosiddetto Decreto Madia, cambiano alcune regole inerenti la procedura di accertamento. Innanzitutto una rilevante modifica la troviamo nella tempistica, in quanto la nuova norma prevede che il datore di lavoro abbia la facoltà di esercitare il diritto di richiesta per controllo fiscale sullo stato di malattia del dipendente già dal primo giorno di assenza, a patto che quest’ultimo sia immediatamente precedente o successivo a giornate di festività, prefestività o riposi infrasettimanali. Con l’accentramento delle linee procedurali e la creazione del nuovo Polo Unico ecco quindi che il datore di lavoro può tranquillamente usufruire dei servizi online messi a disposizione dall’Inps e in brevissimo tempo avanzare domanda per un controllo finalizzato ad accertare l’effettivo stato di indisponibilità del dipendente. Terminata la procedura iniziale il sistema della banca dati genera un numero di protocollo relativo alla pratica aperta e a quel punto il richiedente può verificare lo stato di avanzamento della richiesta fino all’avvenuta certificazione dell’esito finale riguardante l’accertamento. Questo aspetto traccia dunque una netta differenza rispetto al passato: se prima il controllo fiscale avveniva soltanto dopo almeno 2 giorni rispetto alla dichiarazione di malattia del dipendente, ora è possibile ricevere la visita anche nelle 24 ore immediate, tenendo pur sempre conto delle condizioni che abbiamo appena esplicato. Dopo aver visto le principali modifiche normative dal punto di vista delle tempistiche d’azione, andiamo a dare uno sguardo alle fasce orarie di reperibilità prendendo in esame le varie categorie lavorative.
Orari e reperibilità Visite Fiscali per dipendenti pubblici e privati
Quando si parla di controlli e accertamenti a fini fiscali per valutare l’effettivo stato di indisponibilità in carico a un dipendente è doveroso chiarire prima di ogni altra cosa la distinzione relativa ai periodi della giornata in cui si deve essere reperibili. Le fasce orarie tendono a variare in base alle categorie professionali ed occorre perciò fare subito una distinzione tra impiegati del settore pubblico e lavoratori del privato. Per quanto riguarda la prima categoria citata, il nuovo DM 2016/17 prevede che la disponibilità ad essere reperiti segua i seguenti orari: la mattina dalle 9 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18. Discorso simile ma leggermente diverso per i dipendenti privati che nonostante debbano attenersi anch’essi alle nuove disposizioni in materia di reperibilità per controllo fiscale vedono restringersi la fascia oraria: la mattina dalle 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle 17 alle 19. Quello che si nota a prima vista è una sostanziale discrepanza tra i lassi di tempo previsti per pubblico e privato, con un totale di 7 ore per il primo e 4 per il secondo. Questa differenza è riconducibile proprio agli obiettivi posti nel cambiamento normativo entrato in vigore da gennaio 2018 ed in particolare al fatto che il Decreto Madia mira a combattere fortemente il dilagante assenteismo che negli ultimi anni ha invaso soprattutto il settore pubblico del lavoro. Gli enti preposti all’accertamento sono la ASL territoriale dove risiede il dipendente e l’Amministrazione Pubblica, mentre a livello di sanzioni ricordiamo che vige l’obbligo per il lavoratore di giustificare la propria assenza dal posto d’impiego tramite certificato medico, pena la possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari di varia entità. La reperibilità è inoltre estesa anche per i giorni festivi e non lavorativi mentre viene esclusa in casi eccezionali come presenza di patologie gravi che necessitino di terapie salvavita o per stati di disabilità fisica e psicologica pari o superiore al 67%. Vediamo in modo ancora più specifico le varie condizioni per cui possa ritenersi valida la non reperibilità da parte del lavoratore. Per i dipendenti pubblici sono fondamentalmente 3 le principali cause di esclusione e tutto ciò viene disciplinato proprio dall’articolo 4 del DM 2016/17:
1) Patologie a livello di salute in misura grave che necessitino di assistenza tramite protocolli di terapia salvavita.
2) Come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981 n.834, esclusione per causa di servizio ascrivibile a menomazioni rientranti nelle prime 3 categorie della tabella A inclusa nel decreto stesso, ovvero a malattie o patologie che sono ricomprese nella tabella E sempre del medesimo decreto.
3) Condizioni di invalidità attestata con valore pari o superiore al 67%, principio di esclusione già presente nelle norme precedenti la riforma.
Per i dipendenti operanti nel settore privato vanno invece fatte delle specifiche differenti che concernono soprattutto i periodi di reperibilità previsti durante l’anno, dato che come abbiamo avuto modo di constatare vi è una flessibilità oraria più significativa nei confronti dei lavoratori privati. Occorre ricordare le seguenti condizioni:
1) Le fasce di reperibilità 10-12 e 17-19 devono essere rispettate anche il sabato. la domenica e per tutti i giorni festivi come Natale, Capodanno e Pasqua.
2) Per evitare spiacevoli inconvenienti a livello di sanzioni disciplinari inerenti il posto di lavoro, durante le fasce di controllo il dipendente privato è tenuto a rendersi rintracciabile presso il suo domicilio di residenza o altro indirizzo indicato al fine di accogliere la visita fiscale richiesta dal suo datore di lavoro.
3) Oltre che per le festività lo stato di reperibilità si estende per il dipendente privato anche durante i turni di riposo se l’evento malattia si verifica immediatamente prima o dopo tali giornate.
Va comunque precisato che per quanto riguarda il settore privato possono verificarsi casi speciali di esenzione alla reperibilità, a differenza del pubblico che segue invece le regole procedurali ordinate dal nuovo DM 2016/17 entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
Fasce orarie Visite Fiscali 2018 per militari, esercito e Carabinieri
Tra le varie categorie presenti nel mondo del lavoro ci sono alcuni settori speciali come quello delle forze armate per cui sono previste condizioni diverse in merito all’accertamento fiscale, data la specificità dell’impiego svolto. Le visite fiscali per Carabinieri, esercito e militari sono state oggetto di modifica avvenuta tramite l’attuazione del Decreto Legge n.98 del 6 luglio 2011 successivamente tramutato in legge, la n.111 del 15 luglio 2011. Attraverso la circolare datata 10 agosto 2011 n.10 si evidenziano le seguenti condizioni in merito all’applicazione del controllo fiscale verso i dipendenti delle forze armate:
1) Gli accertamenti medici destinati a Carabinieri e militari possono avvenire anche dal primo giorno se l’assenza si verifica immediatamente prima o dopo giornate dove non è prevista attività lavorativa.
2) La suddetta disciplina si estende ai giorni di riposo infrasettimanale che cadono prima o dopo l’effettuazione di turni o servizi e vengono ricomprese anche le giornate di ferie riconducibili a licenze o permessi concessi.
3) A livello di esercito le visite di controllo per accertare l’effettivo stato di indisposizione del dipendente vengono richieste dal Comandante di Corpo in relazione anche alla condotta disciplinare del militare cui è destinato l’accertamento.
Per quanto riguarda invece le indicazioni relative alle fasce orarie di reperibilità, sia ai militari che all’Arma dei Carabinieri si applicano le stesse condizioni concordate per i lavoratori del settore pubblico, in base all’attuazione del protocollo n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222. In questo senso il Decreto Madia ripercorre i precedenti dettami legislativi e prevede quindi un’omologazione dell’impiego svolto a livello di forze armate che va a conformarsi, dal punto di vista inerente la reperibilità per accertamenti fiscali, alla disciplina propria del lavoro pubblico. Sul piano delle possibili cause di esclusione dalla reperibilità troviamo le seguenti condizioni:
1) Appuntamenti finalizzati ad accertamenti clinici per diagnosi relative alla salute personale.
2) Assistenza per ricevere prestazioni da esperti o specialisti sempre in ambito sanitario.
3) Visite mediche già programmate e concordate precedentemente al verificarsi dello stato di indisposizione.
4) Motivi vari ed eventuali ma a patto che essi siano giustificati, ovvero possano essere dimostrati tramite l’esibizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la causa reale per la quale vi è stata impossibilità di recarsi sul posto di lavoro. In tal caso sarà comunque il Comandante di Corpo che dovrà valutare l’effettiva validità dei motivi presentati dal dipendente in merito anche alla circostanza concreta.
Come si può chiaramente notare le condizioni poste in essere dalla legge di riforma verso i lavoratori integrati nel sistema delle forze armate sono sostanzialmente assimilabili a quelle vigenti nel pubblico impiego. A livello di sanzioni disciplinari, ovvero in conseguenza di una mancata reperibilità da parte del militare, si applica la disciplina contenuta nella legge n.638 dell’11 novembre 1983 e precisamente le disposizioni espletate nel comma 14 dell’articolo 5. Tale istituto normativo prevede una pena in forma economica che, se avvalorata da presupposti di ulteriori gravità, può essere accompagnata da una sanzione di tipo disciplinare. Il nuovo decreto di riforma, come già accennato in precedenza, mira ad essere un provvedimento normativo forte per contrastare l’assenteismo sui posti di lavoro e soprattutto nel settore del pubblico impiego. Conseguentemente a questa nuova visione voluta dal legislatore per contrastare quella che è divenuta ormai una vera piaga sociale, le condizioni poste in essere a livello di controllo fiscale per malattia verso dipendenti delle forze armate devono restare significative ed efficaci. Chiunque indossi una divisa e faccia parte di un corpo di guardia al servizio dello Stato ricopre un ruolo di primaria importanza e la serietà professionale a livello lavorativo è una garanzia a vantaggio dei cittadini e del vivere civile.
Visite Fiscali 2018: fasce orarie per insegnanti e personali scolastico
Un’altra categoria particolarmente interessata dalla nuova riforma entrata in vigore il 13 gennaio 2018 è quella dei docenti e dipendenti ATA, quindi tutto il ramo inerente l’impiego nel settore dell’istruzione scolastica. Per quanto riguarda le suddette categorie occorre chiarire quanto viene disposto sia dalla legge n.133 del 6/8/2008 articolo 71 comma 3, che dai commi 9 e 10 articolo 16 della legge n.111 del 15/7/2011. In merito alla procedura di visita fiscale per insegnanti e personale scolastico la norma ordina le seguenti condizioni, di cui la prima è sicuramente la novità più rilevante:
1) In caso di assenza dal posto di lavoro il dipendente è tenuto ad informare l’istituto scolastico entro la mattinata del giorno stesso in cui si verifica la sua mancata presenza.
2) Il dipendente che informa l’istituto scolastico circa la sua assenza deve farlo attraverso la registrazione di un fonogramma, ovvero una comunicazione scritta trasmessa per telefono. Il messaggio dovrà contenere il presunto lasso di tempo in cui il dipendente sarà indisponibile, oltre al domicilio di residenza dove sarà reperibile per la visita fiscale e anche l’orario.
3) Nell’evenienza per cui il lavoratore scolastico comunichi la sua mancata presenza tramite un collega è tenuto comunque a farlo sapere anche al suo ufficio e quest’ultimo è autorizzato ad inviare, sin dalla mattina del primo giorno di assenza, un medico per il controllo fiscale che accerti l’effettivo stato di malattia in carico al dipendente.
4) Le visite di controllo possono essere disposte dalla ASL territoriale o dall’istituto stesso e le fasce orarie in cui l’insegnante o dipendente scolastico ha l’obbligo di essere reperibile sono le stesse che valgono e i dipendenti pubblici, quindi dalle 9 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 18 durante il pomeriggio.
Il certificato attestante l’effettivo stato di malattia che dovrà essere esibito dal dipendente scolastico avrà validità soltanto se rilasciato e firmato da un medico convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Per quanto riguarda invece il discorso economico, insegnanti e personale scolastico che effettueranno un’assenza inferiore ai 10 giorni verranno pagati con trattamento base. Le uniche eccezioni che vanno ad escludere la suddetta condizione sono le cause di mancata presenza come eventi quali il ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, assistenza sanitaria tramite terapie salvavita e malattia professionale.