Cancellazione Ipoteca Mutuo: come richiederla dopo l’estinzione del mutuo su prima e seconda casa

Pubblicato il 8 Mar 2019 - 9:42am di Federica Micheli

Ecco a voi una guida su come richiedere la cancellazione dell’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo, sia sulla prima che sulla seconda casa.

Estinzione mutuo prima casa: come cancellare l’ipoteca?

Le procedure per procedere all’estinzione di un’ipoteca sono due: o per atto notarile o tramite ufficio, secondo quanto passato con la legge Bersani sui mutui.

La scelta di una delle due soluzioni, dipende molto dalle esigenze dello stesso proprietario, e dalla fretta che ha.

Nel passato, quando si era interessati a cancellare un’ipoteca su una casa a seguito dell’estinzione di un mutuo, l’unica via praticabile era quella di rivolgersi ad un notaio, ma grazie alla legge numero 40 del 2007, a tutti meglio nota sotto il nome di Legge Bersani, le cose sono nettamente cambiate, dando l’opportunità di velocizzare i tempi e di risparmiare sui costi.

La cancellazione d’ufficio, voluta dalla legge Bersani,ha l’intento di semplificare e velocizzare i tempi , infatti è la banca stessa a chiedere l’eliminazione dell’ipoteca dai registri immobiliari senza la necessità dell’intervento del notaio.

Ovviamente ci sono delle clausole, e possono avvalersi di questa opzione soltanto chi ha ipoteche volontarie relative all’acquisto di immobili residenziali; chi ha ricevuto il mutuo per concessione di una banca, di un’ente previdenziale o di una finanziaria; oppure chi ha estinto il proprio mutuo totalmente.

Chi sceglie l’atto notarile, deve avvalersi della figura del notaio che tramite un documento di assenso da parte dell’istituto creditore, in questo caso la banca, che accerti la cancellazione dell’ipoteca. Queste due modalità si distinguono per i tempi differenti: infatti mentre per l’atto d’ufficio, la banca deve, entro trenta giorni dall’estinzione del mutuo, comunicare all’agenzia delle entrate la cancellazione dell’ipoteca, oppure all’agenzia del territorio, che a sua volta avrà un solo mese di tempo per procedere con tutta la documentazione necessaria che attesti l’effettiva cancellazione del mutuo su un immobile, per l’atto notarile non servono affatto queste tempistiche ed è la via scelta maggiormente da coloro che sono interessati a rivendere casa, per fornire al nuovo acquirente una garanzia in più.

Quello al quale è bene prestare attenzione che è non è raro che si debba sollecitare la banca attraverso una sollecitazione scritta, infatti nonostante la tempistica sia ben definita all’interno della legge Bersani, non è prevista alcuna penale in caso in cui gli istituti di credano non procedano alla cancellazione del debito.

Ovviamente altra sostanziale differenza fra le due modalità di cancellazione dell’ipoteca sulla casa, sta nei costi.

Per quel che concerne la cancellazione d’ufficio, non sono previsti dei costi aggiuntivi a carico del debitore, mentre l’atto notarile comporta un costo che può variare dai 600 € ai 1200€, quindi altro elemento da prendere in considerazione è anche questo.

Cancellazione dell’ipoteca sulla seconda casa

Come avviene nel caso di acquisto del primo immobile anche per la seconda casa i tempi e le procedure sono i medesimi. Allo stesso modo in cui avviene nel primo immobile, l’ipoteca può essere legale, giudiziale e volontaria.

La prima è contemplata all’interno di tutte le forme di contratto compra vendita, e sono sottoscritte da entrambe le parti che partecipano alla stipula; la seconda, quella giudiziale viene per l’appunto imposta da una figura terza, che è il giudice su richiesta di un creditore nei confronti di un debitore.In questo caso il creditore non deve essere necessariamente un’ istituto di credito o una banca, ma può essere un’azienda , un professionalizza o un libero professionista; infine l’ipoteca volontaria è la forma più comune e viene concessa quando si vuole avere una garanzia al momento della stipula di un debito.

L’estinzione dell’ipoteca sulla seconda casa, al pari della prima, avviene quando il debitore ha saldato nei confronti del creditore, in maniera totale e definitiva tutto il suo debito.

Quello che può trarre in inganno è spesso è la sovrapposizione tra cancellazione ed estinzione.

Non sono due operazioni automatiche, infatti  seguito dell’estinzione è fondamentale provvedere a cancellare l’ipoteca dai registri pubblici.

E anche nel caso della seconda casa, questa operazione può avvenire avvalendosi della legge Bersani, utilizzando la vi d’ufficio, oppure utilizzare la via tradizionale per atto notarile.

Come controllare la procedura di cancellazione dell’ipoteca a seguito dell’estinzione

La tecnologia spesso rappresenta un supporto fondamentale, per venire incontro alla frenesia della vita moderna.

Fino a Luglio 2016 per verificare lo stato della documentazione era necessario recarsi all’agenzia delle entrate fisicamente, ma attualmente è possibile sfruttare l’encomiabile servizio telematico, totalmente gratuito e consultabile a tutte le ore del giorno e della notte.

I siti di riferimento sono Fiscoonline ed Entratel, e sono funzionali al ricevimento di un pin; questo arriverà in due parti separate, la prima sarà recapitato tramite sms o email a seconda delle preferenze, mentre la seconda parte sarà recapitata direttamente a casa vostra entro 15 giorni dall’avvio delle procedure.

Tramite questori sarà infine possibile controllore se effettivamente l’ipoteca della casa a seguito dell’estinzione del muto sia stata veramente cancellata, e in caso non lo fosse si può richiedere sempre online una sollecitazione. Si può sempre controllare lo stato di avanzamento della pratica fino ad operazione compiuta.

All’interno di questo sito è  possibile comprendere anche le ragioni per le quali, l’avanzamento della documentazione è bloccato in questa maniera si può conseguentemente chiedere un confronto e interfacciarsi direttamente con la vostra banca di riferimento per risolvere delle eventuali problematiche sorte durante la procedura di cancellazione dell’ipoteca.

Molto spesso le questioni di mancato avanzamento sono relative all’assenza di dati anagrafici del proprietario dell’immobile o documenti, ovvero situazioni di facile risoluzione.

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