Articolo 17 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica“.
L’organizzazione di una manifestazione pacifica: l’iter da seguire
In breve quindi, una manifestazione di protesta o uno sciopero, risulta essere la condivisione di un certo numero di persone coese al fine di dissentire verso una tematica che non ritengono corretta.
A partire dalle forme di adesione dei più giovani, basti pensare alle occupazioni o all’autogestione nelle scuole, il fenomeno diventa più complesso e con una gestione decisamente diversa. Se infatti, nell’ambito scolastico, queste forme di protesta sono spesso tollerate dal corpo docente e dal preside, è necessario ricordare che non sono legali.
Se la protesta vuole assumere toni più ampi, spesso si ricorre anche all’organizzazione di un corteo.
La pianificazione di tutto ciò è regolamentata in una maniera piuttosto precisa. L’organizzatore o uno degli organizzatori deve recarsi in Questura e tramite l’Ufficio di Ordine Pubblico, comunicare al Questore, almeno tre giorni prima dell’evento, la data precisa e l’orario in cui si intende manifestare, l’itinerario che si intende percorrere e non ultime le motivazioni che giustificano tale richiesta.
Quest’ultima infatti non coincide propriamente con l’autorizzazione. Assume il senso di mettere al corrente la polizia, che deve essere avvistata ed eventualmente intervenire, qualora la protesta sfoci in disordini, violenze e scontri. È per questa ragione che talvolta si nega il permesso a talune manifestazioni in luogo pubblico in quanto rappresentano un rischio elevato per la pubblica incolumità o per la morale pubblica.
La comunicazione riguardante la manifestazione deve essere precisa in ogni aspetto. Se infatti la richiesta è relativa ad una riunione in luogo pubblico, questa non può tenersi in luogo differente da quello precedentemente comunicato e non può cambiare la natura o la motivazione riportati nella comunicazione. Qualora la protesta pecchi del mancato preavviso agli organi competenti, il questore può decidere di vietare la manifestazione o decidere tempi e modi in maniera più idonea all’evento in questione. Accade spesso che l’organizzazione di una protesta preveda anche l’occupazione del suolo pubblico. Anche per questo è necessario chiedere le autorizzazioni al comune e pagare una tassa cosiddetta Tosap.
Varie sono le modalità in cui si sceglie di protestare.
Violazione delle regole da seguire: le conseguenze negative
Ma cosa accade se non si è seguito il corretto iter per l’autorizzazione? Per la legge, chi si occupa di organizzare la protesta senza contattare precedentemente gli organi competenti, incorre in sanzioni che possono andare dall’arresto ad una pena pecuniaria. Lo stesso dicasi per quanti prendano la parola essendo a conoscenza della mancata autorizzazione o se la manifestazione risulti nell’essere diversa da quella chiesta in autorizzazione.
La protesta parte quasi sempre da una contestazione politica, e quindi si oppone ad un atteggiamento o comportamento non tollerato da una parte della comunità. Si protesta per l’uguaglianza sociale, oppure contro la violenza, per contestare un pensiero in genere non condiviso.
Basti pensare alle recenti proteste nelle periferie francesi contro la polizia per presunte discriminazioni razziali. Uno scenario del genere si è verificato anche negli Stati Uniti.
Per restare in casa nostra, in varie occasioni sono state utilizzate forme di protesta non sempre condivisibili. Basti pensare alla singolare protesta che un gruppo di attivisti ha messo in atto tingendo di nero (con carbone vegetale) Fontana di Trevi. Se lo scopo è quello di porre l’attenzione sullo stato di salute del pianeta, forse la dinamica non è delle più comprensibili. Lo stesso dicasi per gli attivisti ambientali che un po’ in tutta Europa, hanno imbrattato tele di artisti eccelsi come Van Gogh, Goya, Klimt per porre l’attenzione dell’opinione pubblica a difesa dell’ambiente.
Esistono però altre forme di protesta, decisamente meno invasive ma che riscuotono ugualmente l’interesse di chi condivide le stesse idee. Sono le proteste prese in prestito all’arte. Quindi poesie o canzoni che in genere non incitano alla violenza. Qualora si condivida lo stesso pensiero, la buona condotta resta sempre la forma più elevata per far sentire le proprie ragioni. E dal momento che, dimostrare il proprio disappunto, pacificamente, è un diritto sancito dalla Costituzione, si deve essere a conoscenza che rivendicare un diritto reale o presunto creando disordini all’ordine pubblico o, nel peggiore dei casi, creare una vera e propria guerriglia urbana, fa sì che si incorra nei provvedimenti che la legge mette in atto per tutelare la pacifica esistenza dei cittadini.
L’articolo 40 della Costituzione tutela il diritto di sciopero e altri diritti fondamentali che si esercita in osservanza delle leggi che lo regolano (L.146/1990)
Inoltre è opportuno ricordare che ci sono delle eccezioni a quanto descritto fino a questo momento.
Per i comizi che si tengono in prossimità delle elezioni e per i funerali non occorre dare preavviso alcuno alle autorità.