Tra poco più di una settimana i contribuenti italiani dovranno versare la rata a saldo di IMU e TASI 2016; proviamo a fare un po’ di chiarezza su uno degli argomenti che ha creato un po’ di confusione negli ultimi tempi, ovvero le aliquote IMU-TASI e vediamo come fare il calcolo dell’importo dovuto dai proprietari di immobili in alcune città importanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Bari e Palermo.
I chiarimenti del Ministero sul blocco agli aumenti delle aliquote IMU-TASI
Poche ore fa il Ministero delle Finanze ha pubblicato le risposte alle cosiddette FAQ (che non sono altro che le domande frequenti) relative alle aliquote IMU-TASI da applicare alla rata a saldo che i contribuenti dovranno versare entro il prossimo 16 dicembre 2016. In alcuni casi si è creata un po’ di confusione perché le aliquote sono state ritoccate dai Comuni, ma il MEF ha ribadito che la legge di Stabilità 2016 (così come molto probabilmente farà anche quella del 2017) ha disposto il blocco agli aumenti di tutti i tributi comunali (eccetto la TARI), quindi ogni aumento di pressione fiscale va considerata illegittima: sono dunque vietati gli aumenti delle aliquote e la revoca delle agevolazioni fiscali.
Il Ministero fa un esempio chiaro: se un Comune ha deliberato l’aliquota Tasi dell’1 per mille per una determinata categoria di immobili che l’anno prima invece godeva di esenzione, la delibera deve essere considerata illegittima, perché va contro la disposizione del blocco degli aumenti di imposte e tasse: quel fabbricato deve rimanere esente anche per il 2016. In alcuni casi il Comune potrebbe aver ribassato le aliquote IMU e aumentato altre imposte: il MEF conferma che i ritocchi verso il basso sono legittimi (e quindi applicabili), mentre gli aumenti sono sempre contra legem, quindi per le tasse e le imposte comunali per cui è stato deliberato un aumento il contribuente è autorizzato ad effettuare il calcolo con le aliquote indicate nella delibera del 2015.
In assenza di delibera si devono applicare le aliquote dell’anno precedente, anche se vanno rispettate le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, ovvero quelle relative agli immobili ceduti in comodato ai parenti in linea retta e a quelli locati con canone concordato. Stop anche alle delibere tardive: se sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze dopo il 28 ottobre (anche se adottate prima del 30 aprile) il contribuente può effettuare il calcolo basandosi sulle aliquote previste per l’anno 2015; fanno eccezione a questa regola le delibere degli enti in dissesto e quelle assunte in via di autotutela. La maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille può essere applicata solo nei Comuni che l’hanno adottata già lo scorso anno.
Dove trovare le aliquote di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Bari e Palermo
Sempre sul sito del Ministero delle Finanze è possibile trovare le delibere delle città più importanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Bari e Palermo e degli altri Comuni italiani. Ad esempio nella Capitale sono state confermate le aliquote dell’anno passato, con la Tasi all’1 per mille sulle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e sui fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e per tutti gli altri immobili; per quanto invece riguarda l’IMU, le aliquote applicate a Roma sono lo 0,5% per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, lo 0,68% per gli alloggi ATER e lo 0,76% per le categorie C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (autorimesse autonome), teatri e cinema, unità immobiliari possedute e utilizzate da Onlus, unità immobiliari indicate nell’Albo dei Negozi Storici e le edicole.
Calcolo e pagamento
La Tasi è dovuta dai proprietari e dai detentori dell’immobile (sono escluse le prime case, anche quelle degli inquilini in affitto), mentre l’IMU è dovuta dai possessori di immobili sui quali vantano un diritto reale di godimento (proprietà o diritto di abitazione/uso) e non è dovuta sulla prima casa e le relative pertinenze. L’ultimo aspetto da chiarire riguarda il calcolo dell’importo da pagare: molti contribuenti si affidano a CAF e consulenti, altri preferiscono fare da soli, sfruttando magari i calcolatori che si possono trovare online oppure facendo le operazioni “a mano”. Per arrivare alla somma da pagare è necessario avere a disposizione dei dati fondamentali, ovvero la rendita catastale dell’immobile, le aliquote deliberate dal Comune e le eventuali detrazioni e agevolazioni previste. La base imponibile viene definita rivalutando la rendita catastale e moltiplicando l’importo ottenuto per il coefficiente specifico per la categoria di immobile:
[rendita catastale + (rendita x 0,05)] x coefficiente
Sull’importo ottenuto si deve applicare l’aliquota e infine si devono considerare le eventuali agevolazioni o detrazioni: la somma totale va ovviamente divisa in due metà (una par l’acconto e l’altra per il saldo). Il pagamento de saldo può essere effettuato con modello F24 o con bollettino postale entro il 16 dicembre 2016.