Con il decreto Salva Banche approvato in questo mese di aprile 2016 sono state introdotte diverse novità, tra cui quelle relative all’anatocismo bancario, che in linea generale viene dichiarato illegittimo; se ne è parlato molto negli ultimi giorni, ma forse non tutti sanno di cosa si tratta e cosa prevede la normativa a riguardo: vediamo le novità sul divieto e le eccezioni.
Anatocismo bancario: interessi che generano interessi
Cos’è l’anatocismo? Può essere definito come un sistema di conteggio degli interessi che prevede l’applicazione della percentuale non solamente sulla quota di capitale scaduto e non pagato dal debitore, ma anche sugli interessi che non sono stati versati. Proviamo con un esempio a spiegare meglio il concetto. Prendiamo un contratto di finanziamento con un tasso di interesse stabilito al 5%; se il cliente non paga una rata da 100 euro sulla quale sono maturati 5 euro di interessi (anche loro non pagati), la banca gli addebita alla voce interessi 5,25 euro: il saggio viene applicato non solo sui 100 euro di capitale, ma anche sui 5 di interesse.
Con l’anatocismo gli interessi generano altri interessi. Naturalmente se il calcolo viene effettuato spesso nel corso dell’anno il debito del cliente crescerà ancora più velocemente: le banche hanno praticato il calcolo degli interessi anatocistici ogni tre mesi e questo ha creato in molti clienti la sensazione di essere decisamente penalizzati.
Solo nel 2000 (benché esistesse già una disciplina all’interno del Codice Civile) l’applicazione dell’anatocismo sugli scoperti dei conti correnti è stata dichiarata formalmente illegittima; concetto ribadito anche con la Legge di Stabilità 2014, ma nonostante tutto ciò le banche hanno proseguito ad agire come sempre, andando avanti senza curarsi troppo delle numerose condanne.
La riforma e le novità del Dl Banche 2016: il divieto e le eccezioni
E siamo ai giorni nostri con l’approvazione della riforma: vediamo cosa dicono le nuove norme. Gli interessi (attivi e passivi) possono essere calcolati una sola volta all’anno, ovvero al 31 dicembre oppure nel momento in cui si chiude il rapporto tra il cliente e la banca. Già questa è una grossa novità perché, come abbiamo visto prima, gli istituti di credito solitamente conteggiavano gli interessi ogni trimestre.
La nuova legge inoltre stabilisce che gli interessi debitori maturati non possono generare ulteriori interessi e vengono calcolati esclusivamente sul capitale. In altre parole: divieto di anatocismo. Ma la legge prevede alcune eccezioni per questo divieto e, purtroppo, non si tratta di casi così rari. L’applicazione dell’anatocismo è ancora legittima in caso di interessi moratori, ovvero quelli che vengono calcolati quando il cliente è in ritardo sui pagamenti. L’anatocismo può sembrare una sorta di sanzione che va ad aggiungersi ai normali interessi moratori che già di per sé sono superiori rispetto ai normali interessi corrispettivi. In ogni caso anche il conteggio degli interessi moratori avviene una sola volta all’anno. L’applicazione dell’anatocismo è ancora legittima anche sugli interessi legati alle aperture di credito in conto corrente e allo sconfinamento.
Nei casi di eccezione che abbiamo appena visto gli interessi vengono conteggiati al 31/12 e diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello di maturazione (sono immediatamente esigibili quelli dovuti in caso di estinzione del rapporto tra banca e cliente); il cliente può autorizzarne l’addebito sul conto nel momento in cui diventano esigibili: l’addebito viene considerato come un aumento del capitale finanziato e per questo contribuiscono alla produzione dei nuovi interessi.