L’aspettativa non retribuita è un periodo di assenza dal posto di lavoro, durante il quale il dipendente mantiene il proprio lavoro ma non percepisce alcun trattamento economico né contributivo. Può essere richiesta per varie ragioni.
Vediamo quindi quali sono i motivi per cui può essere richiesta l’aspettativa non retribuita nel 2019, sia nel settore del pubblico impiego o in un’altra tipologia di lavoro privato. In particolare approfondiremo la richiesta di questo genere di aspettativa per motivi personali, formativi e di scuola o per maternità.
Aspettativa non retribuita 2019 per motivi personali, scuola, pubblico impiego e altro lavoro
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta per diverse motivazioni disciplinate dalla legge 53/2000. Tra questi motivi vi rientrano i gravi motivi familiari; i motivi personali; quelli legati alla formazione e allo studio; la maternità; per ricoprire cariche pubbliche elettive; il ricongiungimento con il coniuge all’estero. Precisiamo che l’aspettativa può anche essere retribuita.
L’aspettativa per motivi personali è disciplinata dalla stragrande maggioranza dei CCNL. Può durare al massimo 12 mesi in tutto l’arco della vita lavorativa per quanto riguarda i lavoratori del settore privato. Mentre nel caso del pubblico impiego i 12 mesi sono calcolati in un triennio, quindi può essere richiesta più volte durante l’intera esperienza lavorativa.
Secondo la giurisprudenza i motivi personali non devono essere necessariamente gravi, ma di particolare rilievo per il dipendente che ha avuto la necessità di assentarsi dal lavoro. Inoltre il lavoratore non è tenuto a specificare i motivi della domanda.
L’aspettativa va richiesta al datore di lavoro che la concede a sua discrezione. Il lavoratore dovrà quindi presentare un modulo pre-stampato all’Ufficio Personale, nel quale è tenuto specificare i suoi dati, la data di assunzione, il tipo di contratto, la mansione ricoperta, i motivi della richiesta, la data e la firma.
L’azienda privata o la Pubblica Amministrazione darà quindi una risposta scritta alla richiesta di astensione non retribuita. In caso di diniego il dipendente ha diritto di presentare nuovamente richiesta. A differenza del pubblico impiego nel privato, in particolare nel caso di motivi personali, il datore di lavoro si riserva il diritto di concedere l’aspettativa solamente se la richiesta è compatibile con l’organizzazione stessa dell’azienda.
L’aspettativa per motivi personali può essere chiesta frazionata o continuativa. Se fruita con continuità non può avere una durata superiore ai 12 mesi. Mentre se frazionata non può superare i 30 mesi nell’arco di 5 anni relativamente al settore del pubblico impiego.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici della scuola, ad esempio, l’aspettativa è regolata dagli artt. 69 e 70 approvato con D.P.R n.3 del 10 gennaio 1957. L’aspettativa viene erogata dal dirigente scolastico sia al personale docente che a quello ATA. Al comma 2 si fa riferimento al dipendente che può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca e dottorato di ricerca. Non può invece richiedere l’aspettativa senza retribuzione il personale assunto per una supplenza breve.
Quando l’aspettativa viene concessa dal dirigente quest’ultima assume la veste di un decreto e deve essere trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato. Il decreto viene poi numerato e annotato nel registro dei decreti.
I lavoratori con contratto del commercio, anche di apprendistato, hanno diritto a un periodo di congedo non retribuito che non potrà superare i 2 anni, da fruire in maniera continuativa o frazionata.
Aspettativa non retribuita per motivi formativi
Un altro motivo per cui si può richiedere l’aspettativa non retribuita riguarda la formazione professionale. In base alla legge n. 53/2000 possono chiedere l’aspettativa senza retribuzione per questo motivo i dipendenti con almeno 5 anni di anzianità con lo scopo di completare la scuola dell’obbligo; per conseguire il diploma di studio di secondo grado o la laurea, oppure per partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro. Alla richiesta va allegata la relativa documentazione, come ad esempio la copia dell’iscrizione a un corso di laurea.
Aspettativa non retribuita 2019 per maternità
Un caso particolare è rappresentato dalla donna lavoratrice in aspettativa che scopre di essere in gravidanza. In questo caso la maternità interrompe l’aspettativa solamente nel momento in cui diventa maternità obbligatoria o anticipata. La donna resta quindi in aspettativa non retribuita fino al settimo mese e poi entrerà in maternità obbligatoria. Nel caso di gravidanza a rischio il medico specialista potrà richiedere la maternità anticipata della donna lavoratrice e, di conseguenza, l’aspettativa viene interrotta.
Le mamme lavoratrici hanno diritto a un periodo di congedo per maternità durante il quale possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi distribuiti in 2 antecedenti al parto e nei primi 3 mesi di vita del figlio, e a partire dall’ottavo mese e per i 4 mesi successivi al parto. Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice neo mamma percepirà un trattamento economico pari all’80% dello stipendio percepito. Se la lavoratrice dovesse pertanto assentarsi per un ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi, percepirà in questo periodo una retribuzione pari al 30%.
L’aspettativa facoltativa per maternità non viene invece retribuita e può essere richiesta fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Anche in questa situazione il datore potrà decidere se concederla o meno. Come per tutti gli altri casi di aspettativa non retribuita, anche in questa circostanza non è previsto il versamento dei contributi previdenziali. I lavoratori e le lavoratrici possono riscattare questo periodo in sede pensionistica, oppure possono versare dei contributi volontari per coprire questo periodo di assenza dal lavoro.
Ricordiamo che in tutti i casi sopracitati l’aspettativa può essere soggetta a revoca nel momento in cui viene meno il motivo che ne era alla base, oppure per esigenze di servizio. In genere l’aspettativa non retribuita è concessa ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
L’aspettativa può essere peraltro soggetta a proroga per motivi particolarmente gravi e per una durata che non dovrà superare i 6 mesi.
In ogni caso prima di richiedere l’aspettativa è opportuno consultarsi con il proprio sindacato, per conoscere nei dettagli tale modalità per assentarsi dal lavoro e capire quindi come muoversi nel migliore dei modi.