Nelle scorse ore l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che riepiloga la normativa sul Canone Rai 2016 e va a risolvere alcuni di quei dubbi più volte manifestati dai contribuenti; vediamo quali sono i chiarimenti della circolare in merito alle seconde case e alle esenzioni e facciamo un breve riepilogo su importo, arretrati e modalità di pagamento.
Canone Rai 2016 in bolletta: a luglio la maxi-rata
Nonostante i ritardi del decreto attuativo e un meccanismo abbastanza complicato, dal Ministero dello Sviluppo fanno sapere che i tempi sono stati rispettati, quindi a luglio tutti i titolari di un’utenza elettrica si ritroveranno nella bolletta anche l’importo della maxi-rata del Canone Rai 2016: quest’anno infatti le prime sette rate della tassa sulla tv si pagano in un’unica soluzione da 70 euro, mentre ad agosto, settembre ed ottobre si dovrà versare l’importo normale di dieci euro per raggiungere la somma totale di 100 euro. Naturalmente nelle bollette dei soggetti che hanno mostrato di non dover pagare il canone (e sono 817.000 le persone che si ritrovano in questa situazione) non ci sarà nessuna aggiunta.
Il concetto di utenza familiare, seconde case e importi per il rinnovo
Uno dei chiarimenti della circolare riguarda proprio il concetto di utenza familiare, ovvero quelle utenze che sono obbligate a pagare il canone: rientrano in questa categoria le utenze che presentano in bolletta la sigla D1, D2 o, se risultano residenziali dall’allineamento eseguito con i dati dell’Anagrafe Tributaria, D3. Se allo stesso codice fiscale sono abbinate diverse utenze classificate come residenziali (può capitare, ad esempio, di essersi dimenticati di comunicare al gestore che si trattava della seconda casa quando si è stipulato il contratto di fornitura) il canone verrà addebitato su una sola bolletta, ovvero quella relativa all’abitazione che all’Anagrafe Tributaria risulta essere la residenza oppure, in caso di “altri clienti domestici” solo su quella attivata più di recente.
La circolare riporta anche gli importi relativi al rinnovo del canone per un anno (100 euro), per un semestre (51,03 euro) e per un trimestre (26,58) e quelli dovuti in relazione al mese in cui è stato attivato. Ad ogni modo per il calcolo dell’importo ci si basa sulle dichiarazioni sostitutive inviate entro il 16 maggio per la non detenzione di apparecchi televisivi o per la sussistenza di un’altra utenza elettrica per cui un altro componente della famiglia è già obbligato al pagamento.
La dichiarazione per l’esenzione: chi e quanto deve pagare
Chi ha presentato la dichiarazione di non detenzione (quadro A del modulo) entro il termine previsto e ha un’utenza elettrica attiva fin dal primo gennaio ha diritto all’esenzione per tutto l’anno; chi invece ha inviato la comunicazione con un ritardo contenuto (tra il 17 maggio e il 30 giugno) deve pagare l’importo relativo al primo semestre. Chi invece manderà la dichiarazione da luglio in più dovrà pagare per tutto il 2016, ma avrà l’esenzione per il prossimo anno. Per coloro che invece hanno attivato la loro utenza elettrica dopo il primo gennaio c’erano scadenze diverse: chi ha attivato a maggio ha tempo fino al 30 giugno per inviare la dichiarazione e non pagare nulla per il 2016.
Se la dichiarazione relativa alla sussistenza di un’altra utenza elettrica (quadro B del modulo) inviata perché un altro membro del nucleo familiare ha già pagato il canone è stata trasmessa entro i termini, nessuna rata del canone Rai verrà addebitata sulla bolletta in questione; nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata in ritardo, l’addebito viene interrotto a partire dalla prima rata possibile e l’utente avrà in seguito la possibilità di richiedere il rimborso.
La dichiarazione di variazione resa in un secondo momento (ovvero quando vengono a mancare i requisiti che danno diritto all’esenzione) comporta l’addebito del canone a partire dal mese in cui viene presentata. Gli altri soggetti esenti (ovvero gli ultra 75enni con pensione non superiore a quella sociale, quelli che pagano in altro modo e quelli non tenuti al pagamento in base alle convenzioni internazionali) non riceveranno nessun addebito in bolletta.