In questo articolo spiegheremo che cos’è il codice tributo 1712, a cosa si riferisce e come occorre compilare il modello di pagamento unificato F24 in maniera corretta in caso di inserzione di tale codice di tributo.
Attraverso l’F24 – il modello di pagamento unificato – in Italia i contribuenti possono versare i contributi, le tasse e le imposte, andando ad inserire il corretto codice tributo.
Il codice tributo 1712 è un codice che il contribuente (in questo caso, datore di lavoro) utilizza al fine di eseguire il versamento dell’acconto di imposta sostitutiva sui redditi che derivano da rivalutazioni del TFR (trattamento di fine rapporto). Il datore di lavoro, in sostanza, dal punto di vista contabile, attraverso questo versamento, attua una normalissima ritenuta d’acconto.
Il codice tributo è molto semplicemente un codice numerico che il datore di lavoro deve inserire nella specifico rigo del modello F24. Oltre a questa informazione, sul modello è necessario inserire l’anno di riferimento, l’importo a debito oggetto del versamento o, in alternativa, l’importo del credito a compensazione. Nell’F24 bisogna inserire anche i dati riguardanti la rateizzazione eventuale e quelli relativi alla regione o provincia di residenza o al mese di riferimento in rapporto alla tassa che nello specifico deve essere versata o compensata.
Il versamento dell’imposta che risponde al codice tributo 1712 deve essere eseguito annualmente in forma di acconto entro e non oltre il termine del 16 dicembre; il saldo invece deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno seguente a quello di riferimento. Il saldo viene però versato utilizzando un codice tributo differente: il codice identificativo 1713.
Registrazione contabile del codice tributo 1712
Dopo aver illustrato a cosa si riferisce il codice tributo 1712 è opportuno prendere in esame l’aspetto contabile del tipo di tributo onde scoprire come il codice 1712 debba essere registrato in contabilità alla fine dell’anno.
Ogni anno, fra le varie rilevazioni di fine esercizio, è indispensabile mettere da parte il TFR dei dipendenti, che si ricava dalla somma del TFR maturata dal dipendente durante l’anno in corso e dalla rivalutazione del fondo relativo agli anni precedenti. Sulla questa rivalutazione il datore di lavoro paga un’imposta sostitutiva, che viene versata con il modello F24 nel mese di dicembre – in acconto – proprio come abbiamo visto nel paragrafo precedente: si tratta infatti del codice tributo 1712.
A seconda del numero di dipendenti che l’impresa possiede la scrittura contabile è differente: le imprese che hanno meno di 50 dipendenti debbono per prima cosa versare l’imposta sostitutiva entro il mese di dicembre, con la dicitura ““Erario c/imposta sostitutiva sul TFR”. A fine anno va infatti riscontrato l’accantonamento del TFR comprensivo di rivalutazione. Successivamente, nel mese di febbraio, quando avviene il versamento del saldo d’imposta inserendo la scrittura “Erario c/imposta sostitutiva sul TFR” viene stornato l’importo versato con l’acconto del dicembre precedente. Invece, per le imprese che anno oltre 50 dipendenti, l’Inps ha previsto il Fondo Tesoreria, in cui sono raccolti i versamenti obbligatori che l’azienda eroga in favore dei dipendenti. Il Fondo Tesoreria è quindi una sorta di deposito che l’azienda mette da parte e che le viene restituito nel momento in cui essa corrisponde il TFR al dipendente che cessa il rapporto di lavoro. Per questo motivo, a fini contabili, è necessario che l’azienda documenti sia l’accantonamento del fondo TFR di fine esercizio che il proprio credito nei confronti del Fondo Tesoreria dell’Inps.
Ravvedimento operoso codice tributo 1712
Qualora si verificassero dei ritardi nei versamenti relativi al codice tributo 1712, il contribuente può avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso, mediante il quale può regolarizzare irregolarità, violazioni od omissioni tributarie versando delle sanzioni ridotte, il cui importo subisce variazioni in base ai termini del ravvedimento.
Quando il rapporto di lavoro si interrompe durante l’anno, le scadenze relative ai pagamenti del codice 1712 rimangono invariate: il versamento va eseguito entro il 16 dicembre in forma di acconto ed il saldo entro il 16 febbraio successivo con il codice tributo 1713.
Come abbiamo visto, infatti, il codice tributo 1712 prevede il versamento in forma di acconto il 16 dicembre di ogni anno mentre il saldo deve essere eseguito il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento. Nel caso in cui versamento e saldo non venissero effettuati nei limiti di tempo stabiliti, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Al datore di lavoro è consentito compensare l’imposta sostitutiva per mezzo di altri crediti maturati relativamente ad altri contributi ed imposte. Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, inoltre, si può anche usufruire del credito derivato dal prelievo sul TFR effettuato anticipatamente. Tale formula può essere utilizzata fino alla compensazione dell’imposta sostitutiva e l’importo oggetto della compensazione non ha rilevanza rispetto alla determinazione del limite annuale compensabile.
Se la società che deve effettuare il versamento subisce una scissione o una fusione il versamento di acconto e saldo è a carico degli stessi soggetti fino al momento della fusione o scissione mentre successivamente a queste operazioni sarà invece a carico della società beneficiaria o incorporata nata a seguito della fusione o scissione. Se i soggetti preesistenti non vengono modificati da queste operazioni, i versamenti restano a carico del soggetto iniziale, relativamente ai dipendenti che non passino ad altro datore di lavoro mentre saranno a carico del nuovo soggetto societario per i dipendenti che avranno effettuato un passaggio di datore di lavoro senza interruzione del rapporto.
Come compilare il modello F24 con codice tributo 1712
All’interno del modello F24 il compilante deve inserire i dati relativi a: importo dell’acconto, anno e mese di riferimento dell’imposta, codice tributo 1712. Per quanto riguarda il mese, esso sarà dicembre (numero 12), che è il limite della scadenza del versamento d’acconto.
In seguito va inserito l’importo a debito e alla voce “Totale A” occorre riportare gli importi a debito già presenti nella sezione Erario. Alla voce “Totale B” è necessario registrare eventuali importi a credito. In questo modo, il Saldo documenterà la posizione del datore di lavoro rilevando cioè la presenza di un debito netto o di un credito netto.