L’avvicinamento delle scadenze fiscali viene quasi sempre affiancato da un altro fenomeno, ovvero l’aumento dei dubbi: in questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza in merito alle detrazioni fiscali legate all’istruzione dei figli a carico e alla formazione. In pratica vedremo quali sono le spese scolastiche e universitarie che rientrano tra quelle detraibili in questo 2016 e daremo uno sguardo alle regole e alle istruzioni per inserirle nel modello precompilato.
Figli a carico, le detrazioni fiscali per le spese scolastiche e asili nido
Quando si parla di istruzione e figli a carico, la prima voce che viene in mente è quella relativa agli asili nido. Per questo tipo di esborsi è ammessa una detrazione pari al 19% su una spesa massima di 632 euro. Per beneficiarne sarà ovviamente necessario poter dimostrare che il pagamento è stato effettuato e che l’età del bambino sia compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Il regolamento non prevede una distinzione tra chi paga le rette ad un istituto pubblico e chi le paga ad un istituto privato, anche se si deve rispettare il limite della paragonabilità: tuttavia la spesa massima su cui è possibile applicare la detrazione è più bassa rispetto ai costi del nido, quindi il problema non sussiste.
Il secondo “capitolo” di questa piccola guida sulle detrazioni fiscali relative alle spese scolastiche riguarda la scuola materna, le scuole secondarie e le scuole paritarie. È possibile portare in detrazione le spese sostenute per tutte le scuole di ogni ordine e grado: nella dichiarazione 2016 andranno inserite le spese sostenute nel 2015 e la detrazione è pari al 19% di quanto sborsato per l’iscrizione e le rette fino ad una spesa massima di 400 euro. Sono quindi escluse tutte le spese sostenute per materiali di cancelleria, libri di testo, strumenti musicali, i viaggi e i costi di vitto e alloggio. Rientrano invece tra le voci detraibili i costi relativi alla mensa.
Istruzioni e regole per le spese universitarie e per la formazione superiore
Passiamo alle detrazioni fiscali legate all’Università: secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia questi dati sono già indicati nel 730 precompilato, ma come ricordiamo spesso, il contribuente è sempre tenuto a verificare l’esattezza di quanto inserito automaticamente dal sistema. Sono detraibili le spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria, i corsi universitari di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master assimilabili (per durata e struttura dell’insegnamento) a corsi di specializzazione o universitari, l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. In questo caso non è previsto alcun limite di spesa massima, ma se si frequenta un’università privata sarà necessario fare un confronto con il costo che si sarebbe sostenuto frequentando l’università pubblica più vicino alla residenza del contribuente ed utilizzare questo valore come parametro massimo.
Chiudiamo con le spese di formazione superiore: forse non tutti sanno che sono detraibili anche i costi sostenuti per corsi di specializzazione tecnica, dottorati e master in Italia o all’estero. Anche in questo caso si parla di una detraibilità del 19% e di voci che dovrebbero già essere presenti nella dichiarazione precompilata.