Su Facebook è ormai sempre più probabile incorrere in diversi pericoli. Primo fra tanti la diffamazione. Gli innumerevoli casi di offese ed insulti su internet hanno fatto si che i Giudici italiani riconoscessero la diffamazione online come un vero e proprio reato, istituendo delle sanzioni penali per i colpevoli ed un risarcimento economico a favore delle vittime. In quest’articolo vedremo nello specifico quali le prove necessarie per sporgere denuncia, le modalità con cui farlo e quali i possibili risarcimenti.
Il reato di diffamazione su Facebook
È bene fare una premessa ed individuare le caratteristiche che costituiscono un vero reato di diffamazione che possa essere denunciato. La diffamazione sussiste quando viene offesa la reputazione dell’altra persona, in tutti quei casi in cui vengono lesi il decoro e l’onore di un soggetto in relazione all’opinione degli altri. Il reato scatta nel momento in cui le altre persone percepiscono l’offesa, e nello specifico caso di Internet, nel momento in cui l’insulto viene pubblicato su spazi pubblici come le bacheche di Facebook o aree destinate ai commenti, ma anche quando viene inviato come messaggio privato ad un minimo di due destinatari.
Un’altra componente essenziale è che il soggetto sia ben individuato, la diffamazione deve essere rivolta ad un utente specifico, non per forza indicando il nome e il cognome, ma con dettagli sufficienti per essere identificato. Terzo fattore è la volontà del colpevole, quest’ultimo deve aver agito consapevolmente.
Prove necessarie per parlare di diffamazione sui social network
Nel caso in cui fossero presenti tutte le caratteristiche sopra indicate allora sarà possibile sporgere denuncia. Il secondo passo sarà la raccolta delle varie prove. Facebook mette a disposizione una serie di strumenti come la “segnalazione” volti alla cancellazione anche se non in tempi brevi, del materiale ritenuto “inappropriato” dagli utenti.
In caso di diffamazione sia in forma scritta che per mezzo di immagini è sempre opportuno non utilizzare in un primo momento questi strumenti, o quanto meno non prima di aver ottenuto prove sufficienti ad incastrare ed identificare il colpevole. Infatti, l’identificazione è il primo strumento di cui servirsi nel caso in cui si vogliano raccogliere delle prove che abbiano valore legale. Spesso non si tratta di un procedimento semplice, in quanto non sono rari i casi in cui i colpevoli si nascondino dietro a falsi profili, o che cancellino essi stessi le prove, ma bisogna ricercare più elementi possibili che ne svelino l’identità, questo farà in modo di ridurre i tempi di indagine delle autorità giudiziarie e di garantire un’udienza certamente più veloce.
È importante inoltre fare una copia autenticata da un Notaio dei contenuti diffamatori, non basta la stampa di una pagina web o di un commento, perché la controparte potrebbe far appello all’art. 2712 del codice civile, disconoscendone la validità in quanto non è possibile garantire l’origine del documento.
Una terza componente che potrebbe essere un ausilio alla raccolta di prove valide, è sicuramente la testimonianza di altri utenti Facebook che hanno visualizzato gli stessi contenuti diffamatori nei vostri confronti.
Come sporgere denuncia per diffamazione su Facebook
Raccolte le prove si può adesso passare alla denuncia vera e propria. Sul web esistono diverse società, come ad esempio la società Italiana dei rischi informatici, che forniscono moduli di denuncia preconfezionati da scaricare, compilare e presentare alle forze dell’ordine. In alternativa è possibile preparare un modello contenente le vostre generalità, i nickname dei diffamatori, gli ID personali di Facebook, l’esposizione dei fatti e eventuali commenti di altri utenti, a riprova dei danni che sono stati causati al soggetto leso.
Al modulo va allegata una copia autentica degli indirizzi delle pagine web, e il tutto va consegnato entro tre mesi da quando la vittima ha avuto notizia della diffamazione, alla Polizia Postale, ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica del Tribunale di residenza.
Risarcimento per diffamazione tramite Facebook: le sentenze
Il comma III dell’articolo 595 del Codice Penale afferma che la pena per colui che diffama negli spazi pubblici prevede: la reclusione da 6 mesi a 3 anni, oppure una multa di euro 516. Nel caso di diffamazione tramite messaggi privati, invece, la reclusione arriva ad un massimo di 1 anno e in alternativa è possibile applicare una multa fino ad euro 1032. In più il Giudice Penale indicherà una cifra che il colpevole dovrà pagare alla vittima causa i danni morali procuratigli. Questo caso si ha solo nel momento in cui la parte lesa si sia costituita come parte civile nel processo, dunque sarà possibile pronunciare la condanna di risarcimento durante il processo penale.
In alternativa, in presenza di determinate circostanze, si può chiedere risarcimento in sede civile. Qui la competenza della sentenza spetterà al Giudice di Pace nel caso in cui la somma richiesta sia inferiore a 5000 euro. Quest’ultimo, valuterà discrezionalmente tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Per una somma inferiore a 1100 euro, invece, la parte potrà stare in giudizio anche senza avvocato, mentre per le richieste superiori a 5.000 euro, la sentenza spetta al Tribunale.