Il doping è un serio problema per lo sport e per la salute degli atleti. Sotto il primo profilo, l’utilizzo di sostanze dopanti altera la regolarità delle competizioni sportive perché consente di migliorare le prestazioni degli atleti senza compiere lo sforzo necessario, offrendo loro un fraudolento vantaggio competitivo rispetto ai loro rivali che non ne fanno uso. Dal punto di vista etico, dunque, è evidente l’attentato ai valori della correttezza sportiva, della sana competizione e del “fair play”.
Ma c’è un altro profilo altrettanto importante da considerare nella lotta del doping che risponde alla tutela della salute pubblica. Il doping, infatti, non solo contravviene all’etica medica secondo la quale i farmaci vanno utilizzati solo ed esclusivamente per prevenire o curare le malattie ma mette anche a serio repentaglio la salute degli atleti. Non sono affatto rari i casi di atleti che, nel medio e lungo periodo dall’assunzione di sostanze dopanti, hanno sofferto malattie gravi e irreversibili fino ad arrivare anche alla morte.
Premesso questo, gli atleti potrebbero trovarsi in condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti considerati dopanti. In tale ipotesi, in via preliminare, va attivata la procedura per l’ottenimento di una esenzione a fini terapeutici (TUE). L’esenzione a fini terapeutici è, dunque, un certificato che consente ad un atleta di assumere una sostanza altrimenti proibita durante o al di fuori di una competizione sportiva.
Definizione di doping
L’art.1 della legge n.376/2000 sancisce il divieto di doping, intendendo come tale “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. La legge, inoltre, equipara al doping la somministrazione di sostanze proibite e l’adozione di pratiche vietate, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping.
Il Codice Wada non provvede ad una definizione di doping ma si limita a riportare tutte le circostanze e i comportamenti che costituiscono una violazione delle regole antidoping: la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell’atleta; l’uso o il tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito, il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con il vigente regolamento antidoping, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici; la violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori delle competizioni, incluse la mancata comunicazione di informazioni utili per la reperibilità e la mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti; la manomissione o il tentativo di manomissione di una parte qualsiasi dei controlli antidoping; il possesso di sostanze vietate e metodi proibiti; il traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti; la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito ad un atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping.
Cos’è la “Therapeutic Use Exemption” (TUE)?
Qualsiasi atleta che, per motivi di salute, necessita di assumere un farmaco o di praticare un metodo proibito può richiedere alla propria Federazione nazionale o all’Organismo internazionale di riferimento un’esenzione a fini terapeutici. Una richiesta di esenzione sarà presa in considerazione solo in stretta conformità con i seguenti criteri: l’atleta potrebbe subire un grave danno alla propria salute se l’assunzione della sostanza vietata o la pratica del metodo proibito fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica; l’uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produca alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica; non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso della sostanza vietata o del metodo proibito; la necessità di utilizzare la sostanza o il metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo di qualsivoglia sostanza o metodo che fosse proibito al momento in cui se ne era fatto uso.
Quando e come richiedere l’esenzione dal doping a fini terapeutici
L’atleta interessato deve richiedere l’esenzione a fini terapeutici almeno 30 giorni prima della partecipazione all’evento sportivo. Questo termine potrebbe non essere rispettato in via eccezionale nei seguenti casi: a) emergenza; b) sopraggiunta condizione clinica acuta con terapia non procrastinabile (ad esempio, la patologia interviene a ridosso dell’evento con necessità di assunzione di sostanze e/o metodi proibiti); c) sopraggiunta condizione clinica acuta con terapia procrastinabile (quando la partecipazione a competizioni sportive non permette di rispettare il termine dei 30 giorni). In tutti i suddetti casi, la domanda di esenzione va presentata appena formulata la diagnosi che prevede il ricorso a sostanze o metodi proibiti.
La richiesta di esenzione a fini terapeutici deve essere trasmessa al Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici (CEFT), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Stadio Olimpico – Curva Sud, Gate 23, 00135 Roma) anticipata via fax (06.32723742) corredata da: a) Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application; b) Modulo F51 Scheda per il medico curante/specialista; c) Documentazione medica comprovante la diagnosi, comprensiva degli accertamenti diagnostici e/o di laboratorio, che attesti sia l’assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sia la necessità dell’utilizzo della sostanza o del metodo proibiti e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito; d) Certificato di idoneità all’attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge n.91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l’esenzione.
La procedura di TUE si conclude con la notifica dell’autorizzazione all’uso ovvero con il rigetto della domanda. La decisione del CEFT sarà comunicata all’atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso l’indirizzo indicato nel Modulo TUE F49.
Viva l’ingenuità. Di primo acchito, le dico che se gli atleti “sotto accusa” dicono di essere nel giusto, il WADA dovrebbe non dico pubblicare le motivazione delle TUE concesse, ma quanto meno rendere pubblico l’elenco delle persone che ne hanno fatto richiesta. Sarebbe un esempio di correttezza sportiva, per tutti gli altri, sapere che si sta gareggiando contro una persona che è “in cura”.
In seconda istanza, le chiedo, ma non le sembra un po’ strano che numerosi degli atleti vincitori di medaglia siano sotto TUE. Alcuni non riescono nemmeno a recuperare lo stato di forma, mentre questi signori, supereroi evidentemente, fanno incetta di medaglie…
Ad maiora