Finanziamento soci infruttifero: comunicazione, postergazione, rinuncia, restituzione, verbale e interessi

Pubblicato il 19 Feb 2018 - 8:49am di Lorenzo Antonelli

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finanziamento infruttifero ai soci: scopriremo i dettagli sulle modalità di comunicazione e postergazione, di rinuncia, di restituzione degli interessi e il fac simile del verbale da compilare.

Le società partecipate con capitale suddiviso tra più soggetti fisici e/o giuridici sono una delle forme di impresa aziendale più diffusa nel panorama dell’economia italiana. Molto spesso queste associazioni richiedono ai propri soci e ricevono in dote dei crediti volti ad incrementare il patrimonio di base per consolidare e sviluppare l’attività, ma se con il passare del tempo il profitto sperato scarseggia quel finanziamento precedentemente ottenuto si rivela infruttifero. Ecco dunque che scatta la procedura burocratica tramite la quale i vari soci coinvolti nel rischio d’impresa che hanno immesso personalmente dei capitali si ritrovano nella situazione per cui hanno diritto a riavere indietro parzialmente o totalmente la cifra corrispettiva della somma versata. Non tutti i tipi di finanziamento sono però suscettibili di restituzione e quindi è giusto capire quali forme di credito che ogni socio investe nella sua impresa risultano coperte per legge dal diritto al rimborso e quali invece no. Riguardo a questo punto la norma prescrive e disciplina un istituto giuridico denominato postergazione, il quale si riferisce proprio all’eventuale possibilità per il socio di esercitare il diritto a richiedere indietro il suo finanziamento. Qualsiasi società composta da capitali e/o persone, sia essa un S.R.L. o una S.P.A., ha infatti l’obbligo di presentare un bilancio consuntivo che descriva l’andamento delle varie voci che riguardano costi, ricavi, debiti, crediti ed eventuali transazioni economiche effettuate per conto dei suoi soci. Andiamo dunque a vedere i molteplici aspetti inerenti al discorso sul finanziamento soci infruttifero.

Modalità operative del finanziamento infruttifero ai soci

Molte piccole e medie imprese con sede legale in Italia sono costituite secondo le regole legali e i canoni commerciali delle S.R.L. A differenza delle società per azioni, quelle a responsabilità limitata sono sì delle entità giuridiche di capitali, ma sostanzialmente nelle S.P.A. il capitale sociale è costituito da azioni, mentre nelle S.R.L. è suddiviso in quelle che tecnicamente si definiscono quote azionarie. La grande diversità tra le società per azioni e quelle a responsabilità limitata è però individuabile soprattutto nel ruolo d’importanza che riveste la figura del socio. Mentre nelle S.P.A. i componenti non sono tenuti ad onorare spese o sanare eventuali posizioni debitorie della società, poiché essa risponde delle obbligazioni con il patrimonio sociale, nelle S.R.L. i soci partecipano più attivamente alla vita dell’azienda a cui prendono parte, sebbene rimangano comunque esenti dalla responsabilità diretta nei confronti dell’andamento riguardante l’attività commerciale dell’impresa. Visto che le S.R.L. sono le forme più diffuse tra le società di piccola o media dimensione, è prassi che i soci agiscano come finanziatori per investire ed accrescere la forza patrimoniale dell’impresa in cui partecipano.

Pertanto sussistono a livello legale delle limitazioni inerenti le credenziali del singolo socio che vuole erogare crediti all’interno del capitale sociale di una S.R.L. e queste sono riconducibili allo statuto regolamentale che disciplina i principi di ogni impresa. Solitamente le clausole riguardano il fatto che un socio ha diritto a finanziare il capitale dell’azienda solo se iscritto da almeno 3 mesi e solo se detentore di quote partecipative pari almeno al 2%. Queste condizioni sono stabilite ed ufficializzate in base alle delibere assembleari inerenti l’approvazione dell’ultimo bilancio e quindi un socio può considerarsi un potenziale investitore/finanziatore dell’impresa a cui prende parte solo nel caso la sua posizione sia conforme alle condizioni normative stabilite nello statuto.

Postergazione finanziamento soci infruttifero: quando sono validi il rimborso e la restituzione del credito versato?

Nel momento in cui una società precostituita cade in un periodo di crisi irreversibile si deve procedere all’avvio del processo di liquidazione. Il punto principale da analizzare riguarda la situazione relativa alle somme residuali: se alla data dello scioglimento sono presenti degli attivi in bilancio, i prestiti possono essere rimborsati in base alle note deliberative che l’assemblea dei soci stabilisce, a patto che queste decisioni rispettino le condizioni disciplinate dall’articolo 2467 del codice civile. Questa parte normativa prende per l’appunto l’appellativo di “postergazione” del finanziamento. Il termine può apparire a prima impatto ostico da comprendere, ma la spiegazione è più semplice di quello che sembra. Si tratta infatti dello scambio di grado tra due creditori che sono ipotecari ed il prefisso indica proprio il fatto che questa procedura burocratica si accende solo in un tempo successivo rispetto alla data in cui si ufficializza la liquidazione della società. La norma prevede fondamentalmente due condizioni generali e ne basta soltanto una di queste per rendere attivabile la postergazione in favore di uno o più soci. Il prestito deve avere, in qualsiasi modalità sia stato effettuato, i seguenti presupposti:

  • essere stato concesso in un arco temporale dove risultasse un significativo sbilanciamento dell’indebitamento nei confronti del patrimonio netto, in relazione anche alla tipologia di attività per la quale si adoperava la società;
  • essere stato erogato in uno stato finanziario in cui sarebbe risultato opportuno operare un conferimento

L’articolo 2467 c.c. stabilisce che, in presenza di almeno uno dei sopraccitati punti, il rimborso venga postergato rispetto alla soddisfazione degli altri finanziatori e debba essere restituito qualora il prestito sia stato concesso durante l’anno precedente al fallimento della società. Come per ogni buona norma che si rispetti, anche in questa particolare disciplina troviamo alcune definizioni che possono dare adito a diversi pareri in sede di giudizio. Infatti gli aggettivi “forte” e “opportuno” evidenziano condizioni opinabili e soggette a interpretazioni potenzialmente difformi tra loro. A prescindere dalla suddetta considerazione, il socio che ha intenzione di ottenere il rimborso del suo finanziamento deve comunque attenersi a valutare la sussistenza dei due presupposti giuridici presenti nell’articolo 2467 c.c. Per schiarire gli orizzonti in merito alle locuzioni ambigue “forte e “opportuno” la giurisprudenza in questi casi fa spesso ricorso ai parametri adottati dalle scienze aziendalistiche. La solidità finanziaria e la solvibilità di un’azienda dipendono dal valore delle seguente voci: grado di copertura degli oneri finanziari, grado di capitalizzazione e leverage (rapporto di indebitamento). Sicuramente d’aiuto è la sentenza del tribunale di Milano con la quale il 4.06.2013 ha dichiarato che il dato normativo è da riferirsi al preciso indice di bilancio, ma al tempo stesso ha evidenziato l’importanza anche degli aspetti legati al rapporto tra il mercato del credito e lo stato economico-finanziario della società tenendo conto del tipo di attività da essa esercitata. Detto dei principi che concernono l’istituto giuridico della postergazione, bisogna passare ad analizzare attentamente le specifiche situazioni in cui questa norma diventa operativa. Ci sono alcuni casi che vedono entrare in vigore la postergazione e tra tutti elenchiamo quelli più frequenti:

  • prestiti accreditati da ex soci, poiché nonostante essi siano fuoriusciti dall’organigramma societario non hanno diritto a riavere indietro le somme precedentemente versate se ricorrono le condizioni di postergazione;
  • prestiti concessi in data posteriore al primo gennaio 2004, giorno che ha visto l’ingresso nell’ordinamento legislativo italiano dell’istituto della postergazione, in conseguenza della riforma D.Lgs del 17/01/2003;
  • in fase di start up, ovvero nel periodo in cui l’azienda o impresa sia stata sottocapitalizzata per decisione dei soci di finanziarla piuttosto che conferirle capitale di rischio (Tribunale Milano 14/03/2014);
  • qualora la società viva un periodo di crisi, ossia gli amministratori hanno diritto di obiettare sulla postergazione del credito in favore del socio solo se la disposizione del finanziamento e la richiesta del rimborso siano da riferirsi ad una particolare situazione di crisi dell’azienda o impresa;
  • nelle S.P.A. che siano strutturate su base ristretta (Corte di Cassazione sentenza numero 14056 del 7/07/2015 e Tribunale Milano 28/07/2015).

Abbiamo dunque avuto modo di constatare nei minimi dettagli tutta la procedura burocratica che sorregge l’istituto della postergazione. Occorre aggiungere un’ulteriore considerazione: i casi sopraccitati sono ovviamente illustrativi delle situazioni che con più frequenza si presentano quando il finanziamento soci infruttifero è caratterizzato dalla postergazione. La disciplina normativa ha cercato negli anni di aggiornarsi costantemente andando di pari passo con l’evoluzione delle nuove forme di commercio presenti nelle scienze aziendalistiche. Chiaramente non tutti i casi possono essere racchiusi nella rosa di quelli sopraelencati, ma la descrizione effettuata aiuta a comprendere in linea generale le specifiche modalità ed occasioni in cui la postergazione diventa operativa.

Versamento e finanziamento soci infruttifero: scheda compilativa per il  verbale

Dopo aver considerato attentamente gli aspetti sostanziali della questione inerente al finanziamento soci infruttifero, passiamo ora ad illustrare il verbale che la prassi formale vuole sia necessario al fine di mettere nero su bianco la procedura dei versamenti in favore delle società. Ecco dunque un classico esempio di schema letterale solitamente si utilizza per scambiare le informative e tramutare gli accordi verbali in atti scritti e documentati.

1. RICHIESTA DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ X

………………. , …………….

Spett.le

Società Y

………………..

Oggettofinanziamento infruttifero

Facciamo seguito a quanto preannunciatoVi per confermare la nostra disponibilità a prestarVi la somma di …………. = (………….).

Tale prestito sarà infruttifero; la somma prestata dovrà essere rimborsata a partire da ……………….

A conferma e per accettazione di quanto sopra Vi preghiamo di restituirci copia della presente da Voi sottoscritta. Provvederemo a trasferirVi la somma man mano che se ne prospetterà l’esigenza.

Distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

……………………………………………………………………

2. ACCETTAZIONE DEL SOCIO

SOCIETÀ Y

……………… , ……………….

Spett.le

Società X

……………………..

Oggettofinanziamento infruttifero

Abbiamo ricevuto in data odierna la Vostra lettera del …………… con il testo qui di seguito trascritto:

“Facciamo seguito a quanto preannunciatoVi per confermare la nostra disponibilità a prestarVi la somma di ……………… = (………….).

Tale prestito sarà infruttifero; la somma prestata dovrà essere rimborsata a partire da ………………….

A conferma e per accettazione di quanto sopra Vi preghiamo di restituirci copia della presente da Voi sottoscritta. Provvederemo a trasferirVi la somma man mano che se ne prospetterà l’esigenza.

Distinti saluti.

Firmato: ”……………………………………”

Con la presente ci dichiariamo perfettamente d’accordo con il contenuto della stessa. Vi preghiamo di accreditare l’importo del versamento sul seguente conto corrente:

……………………………….

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

…………………………………………………………………….

La prima sezione riguarda la richiesta di una società x ad una y e serve per ratificare gli accordi tra di esse, mentre la seconda concerne la dichiarazione vista e firmata con la quale il socio accetta i termini e le condizioni prestabilite che entrambe le parti si sono dichiarate pronte ad onorare e non disattendere. Come si può immediatamente notare, sia nel primo che nel secondo verbale è presente lo spazio destinato alla firma deliberativa a carico del consiglio di amministrazione. Abbiamo già accennato al fatto che, sebbene una S.R.L. non sia quotata in borsa con capitale suddiviso in azioni, anch’essa è comunque un’entità burocratica dove la figura del socio riveste un ruolo di fondamentale importanza per il benestare dell’attività d’impresa, motivo per cui ogni documento passa sotto il giudizio del CDA che supervisiona e decide riguardo anche agli aspetti della vita legale dell’azienda.

Finanziamento soci infruttifero e valori corrispettivi degli interessi

Una volta spiegate le modalità formali e sostanziali con cui opera la disciplina del finanziamento soci infruttifero, non resta che guardare al lato più strettamente economico della questione, ovvero quello della tassazione e degli interessi. Secondo quanto stabilito nell’articolo 1813 del codice civile, il quale ordina il cosiddetto contratto di mutuo, una qualsiasi società che riceve in dote un versamento effettuato da uno o più soggetti fisici e/o giuridici matura come naturale conseguenza un debito nei confronti delle parti creditrici. Queste somme versate in favore dell’impresa sono tecnicamente fruttifere d’interessi e quest’ultima subisce, seguendo la prassi vigente che prevede un contratto regolarmente stipulato e registrato entro il termine di 20 giorni, l’applicazione del valore d’imposta pari al 3%. Qualora l’accordo tra le parti riguardi un contratto pattuito tra un socio/persona fisica e la società, la legge stabilisce la norma impone che gli interessi sul finanziamento siano percepiti secondo il parametro del tasso legale. Inoltre bisogna aggiungere che se nel contratto non viene specificato il tempo relativo ai termini di liquidazione degli interessi allora il pagamento deve ritenersi effettuato con cadenza annuale, sempre con riferimento alle norme di maturazione.

La ritenuta d’acconto è pari al valore del 20%, a prescindere dall’effettiva erogazione dei versamenti preventivati e accordati. Anche nel caso di finanziamento in cui sia coinvolta una società come parte creditrice si applica la norma contenuta nell’articolo 1813 c.c., ma con una differenza: per il cosiddetto “principio di competenza” gli interessi rientrano nella sfera del reddito d’impresa e di conseguenza non viene attivata la clausola che prevede a livello fiscale la ritenuta d’acconto. Infine è bene ricordare che qualsiasi finanziamento fruttifero o infruttifero erogato a vantaggio di una data società si iscrive sotto la voce che raccoglie i debiti a carico dello stato patrimoniale ed il motivo sta nel fatto che le somme versate hanno un obbligo di restituzione che la società ricevente è tenuta per legge ad onorare.

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