I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I primi prevedono la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa, mentre i secondi prevedono l’arresto o l’ammenda. Dei secondi fa parte il reato di guida in stato di ebbrezza. Nell’articolo 186 del codice della strada, viene descritto tutto ciò che comporta l’accusa di guida sotto effetto di alcool.
L’articolo 186 (cds) e le sanzioni dovute alla guida in stato di ebbrezza
L’articolo afferma che “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Chiunque commetta questo reato, che non superi il livello di gravità penale, si sottoporrà ad adeguate sanzioni.
La sanzionabilità è proporzionata al livello di alcool presente nel sangue dell’indagato. Le sanzioni possono essere di tre tipi:
Le sanzioni amministrative richiedono il versamento di una somma a partire da 531 euro fino a circa 2.120 euro. Questo nel caso in cui il tasso alcolemico non sia superiore a 0,8 grammi per litro e non inferiore a 0,5 g/l. La patente sarà sospesa dai tre mesi ai sei mesi.
La sanzione con ammenda prevede una riscossione da 800 euro circa fino a 3.200 e comporta l’arresto fino a sei mesi. Questa procedura è applicabile agli indagati con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l. In questo caso, dopo essersi accertati del reato, consegue la sospensione della patente di guida, dai sei mesi ad un anno.
La sanzione con ammenda richiede una somma che va da 1.500 euro a 6.000 circa e impone lo stato di fermo dai sei mesi ad un anno, se si conferma un valore alcolemico accertato maggiore ad 1,5 g/l.
La sospensione della patente è sempre prevista, anche durante le procedure di accertamento e può raddoppiare da uno o due anni, nel caso in cui il veicolo appartenga ad una persona estranea al reato.
Il veicolo è sempre confiscato, tranne se appartenente ad altro conducente. I costi per il recupero ed il trasporto della vettura sequestrata, sono completamente a carico del trasgressore.
Per i corretti ed imparziali accertamenti la Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, può utilizzare apparecchi portatili o può richiedere adeguate analisi sanguigne (causa pronto intervento dovuto ad un incidente stradale) a cui sottostare i conducenti. Nel secondo caso, quando vi è la collaborazione di personale sanitario, la Corte di Cassazione nel 2017 ha dichiarato che il soggetto in questione non necessita né dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale, né di un indispensabile consenso preventivo.
La pena pecuniaria può essere sostituita, secondo il decreto penale di condanna, con l’attività di pubblica utilità a favore del bene collettivo presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso associazioni di lotta contro le dipendenze.
La Prescrizione per l’accusa di guida sotto effetto di sostanze alcoliche
La causa di estinzione, impedisce qualsiasi procedimento penale, dal momento in cui si verifica. Questo avviene decorso il tempo della pena prevista dalla legge per un determinato reato (pena edittale).
Nel caso si tratti di reati di delitto, la prescrizione non può esserci prima dei sei anni, mentre nel caso dei reati di contravvenzione, devono trascorrere almeno quattro anni.
Se si parla di prescrizione sull’accusa di guida in stato di ebbrezza, avviene dopo quattro anni dall’applicazione della pena soltanto se non è incluso il delitto di lesioni personali stradali o di omicidio stradale. Il veicolo e la patente confiscati vanno restituiti nell’istante in cui il reato viene prescritto.
Ricorso al Giudice di Pace per riottenere la patente di guida
Si può far ricorso al Giudice di Pace, mediante unavvocato, per il riottenimento della patente di guida. Dopo adeguati accertamenti, il Giudice sospenderà l’Ordinanza della Prefettura e ridarà la patente all’imputato che si è dichiarato idoneo, dopo la presentazione del certificato di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Patenti. Tuttavia, non potrà tornare subito alla guida, ma dovrà dimostrare ulteriori capacità psicofisiche per la tutela della collettività.
Due sono i casi in cui è conveniente presentare ricorso: quando si è certi di essere assolti in sede penale e quando si abbia la possibilità di dimezzare il tempo della sospensione (ad esempio con l’attività di pubblica utilità).
Il reato rientra nella fedina penale solo nelle due sanzioni con ammenda, ossia quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l.