L’imposta sostitutiva sui finanziamenti ha costituito nel mondo del fisco un importante cambiamento per quanto riguarda il pagamento rateale dei finanziamenti, rivelandosi particolarmente utile per la restituzione delle imposte statali.
Quando si parla di imposta sostitutiva, si parla infatti di una imposta “agevolata” che ha come obiettivo quello di sostituire i diversi tributi che lo Stato obbliga al richiedente di un mutuo. Si tratta a tutti gli effetti di un regime fiscale agevolato, che vuole nel suo piccolo contribuire all’aumento generale della richiesta di finanziamenti a medio-lungo termine.
Solo chi ha di fronte a sé un mutuo di almeno una determinata durata può infatti richiedere l’agevolazione dell’imposta sostitutiva sul finanziamento che, altrimenti, prevede l’obbligo di pagare tutti i famosi tributi di un credito, che tale imposta sostituisce: impostadi bollo, imposta diregistro, quella ipotecaria, catastale (se si tratta di un finanziamento volto all’acquisto della prima casa),quelle regionali e quelle comunali. Per chi ha a carico un mutuo ed ha di fronte a sé un gran numero di rate da restituire mensilmente all’ente creditizio, l’imposta sostitutiva può rappresentare un vero e proprio risparmio se calcolato nel tempo.
Ecco perché sempre più richiedenti si domandano come funziona l’imposta sostitutiva e come funziona l’imposta di bollo che, secondo tale modalità semplificativa, non deve più essere pagata.
In questo articolo forniremo le diverse informazioni sull’imposta sostitutiva applicata ai finanziamenti di questo 2019, mettendo in luce anche come e quando deve essere applicata l’imposta al proprio finanziamento.
Regolamento imposta sostitutiva: imposta di bollo 2019
Con l’arrivo dell’imposta sostitutiva, il richiedente di un finanziamento può finalmente dire addio al pagamento separato dell’imposta di bollo e di ogni singola imposta statale. Ma per legge, chi può applicare l’imposta sostitutiva all’imposta di bollo e agli altri tributi del mutuo?
Secondo il regolamento l’imposta sostitutiva può essere applicata solo nel caso specifico in cui viene erogato un finanziamento a medio-lungo termine. Chi si ritrova a pagare rate mensili per una durata del mutuo superiore a 18 mesi rientra a pieno titolo tra coloro i quali possono richiedere tale imposta sostitutiva.
Chi restituisce in rate un finanziamento della durata inferiore a quella indicata è costretto a pagare le imposte indirette dello Stato (imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, regionale, comunale) singolarmente, a differenza dell’imposta sostitutiva che, invece, fa appello ad un unico pagamento, chiamato tributo unico. Il fatto che venga definito “unico” non deve far pensare che vi sia anche un unico codice a cui far riferimento al momento della richiesta, perché quello dipende dalla tipologia di mutuo.
La gamma dei finanziamenti a cui poter applicare l’imposta sostitutiva sulle diverse imposte statali si è, infatti, ampiamente allargata nel tempo, aumentando anche la possibilità di agevolazione su diverse destinazioni di finanziamento in cui essa è applicabile. Si può infatti richiedere un finanziamento per la prima casa, per una seconda abitazione, per dei lavori, per delle esportazioni, e via dicendo; e per ogni tipologia di credito e di tributo (Imu, Ici, Irpef, Tasi, Tarsu, Tares), è la stessa Agenzia delle Entrate a fornire il codice numerico di riferimento per applicare l’imposta sostitutiva: e tale codice si chiama codice tributo.
Quella dell’imposta sostitutiva è infine una scelta opzionale, un’alternativa che vuole rendersi conveniente rispetto al vecchio regime fiscale ordinario, composto da molteplici pagamenti: il richiedente di un breve finanziamento rimane vincolato alla procedura separata del pagamento, mentre il mutuatario a lungo termine può, con una sola imposta, risolvere la questione dell’imposta di bollo e delle altre imposte statali.
Quanto costa l’imposta sostitutiva sui finanziamenti 2019?
Dopo averne descritto un po’ il regolamento, l’idea complessiva dell’imposta sostitutiva è che sia un modo pratico e conveniente di sbrigare quelle faccende tributarie, dal momento che un mutuatario si intesta un finanziamento.
Entrando nello specifico, andiamo a vedere quanto costa l’imposta sostitutiva e quanto effettivamente può far risparmiare nel corso del tempo. L’imposta sostitutiva, innanzitutto, non ha un costo fisso.
Esso viene stabilito dalla Agenzia delle Entrate a seconda della tipologia di finanziamento e del famoso codice tributo di cui parlavamo poco fa; codice che, come vedremo, può influire considerevolmente sul finanziamento.
Parliamo perciò di un’imposta sostitutiva variabile, di cui non si può conoscere un costo numerico ben preciso, bensì un valore in percentuale da applicare alla somma del credito. Vediamo quali sono queste percentuali a seconda della tipologia di prestito.
Partiamo dall’imposta base: l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ad un finanziamento a medio-lungo termine è pari al 2% dell’importo finanziato. Il valore è valido per mutui destinati a finanziare l’acquisto, la costruzione, lavori di ristrutturazione di una casa, ma anche prime case di cui però non vi è dichiarazione.
Il discorso, infatti, cambia notevolmente se a muovere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul proprio mutuo è un richiedente che rientra a pieno titolo nelle agevolazioni fiscali per la prima casa. Dato che lo Stato, come ben si sa, vuole sollecitare all’acquisto della prima abitazione, chi richiede tale mutuo ha diritto ad una serie di benefici.
Perciò, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la prima casa corrisponde allo 0,25% dell’importo erogato nel finanziamento da banche o da altri istituti del credito; una percentuale molto conveniente, questa imposta sostitutiva prima casa, chiamata per l’appunto “ridotta”.
È bene sottolineare che chi si ritrova ad applicare l’imposta sostitutiva ridotta deve necessariamente dimostrare di rientrare nelle agevolazioni sulla prima casa con tanto di dichiarazione; e verificare anche, qualora avesse già dimostrato tale titolo in precedenza, che esso non sia decaduto nel frattempo.
Altrimenti il rischio a cui si va incontro quando si dichiara un titolo falso è una sanzione piuttosto salata. Si calcola che il costo della multa per una dichiarazione contestata sia il 30% sul 1,75% del risparmio.
Oltre ai finanziamenti destinati all’acquisto della casa, esistono anche altre tipologie di finanziamento alle quali poter applicare l’imposta sostitutiva allevia rate. Sempre con fattore mutualità, le cooperative edilizie hanno diritto ad un’imposta sostitutiva dello 0,125% sui loro mutui.
Mentre ancora più interessante è l’aliquota per i finanziamenti relativi al settore dell’export: lo Stato sembra voler agevolare anche qui le piccole e grandi imprese che si dedicano all’esportazione di beni e servizi all’estero; e per i finanziamenti dedicati all’esportazione è prevista un’imposta sostitutiva dello 0,05%.
Quando e come viene applicata l’imposta sostitutiva ai finanziamenti?
Dopo aver compreso chi può richiedere tale agevolazione, entriamo nel cuore dell’operazione scoprendo come applicare l’imposta sostitutiva dopo aver richiesto un finanziamento che, come ben sappiamo, deve essere a medio o lungo termine, purché superiore ai diciotto mesi.
Guardando al procedimento, infatti, scorgiamo che esistono due termini di riferimento, i quali stabiliscono quando deve essere applicata l’imposta sostitutiva. Termini che devono essere rispettati precisamente, per non incorrere nel rischio di perdere l’agevolazione fiscale sulle diverse imposte statali.
Per presentare la richiesta, le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva stabilite dall’Agenzia delle Entrate si dividono in due rate:
- Il 16 dicembre per l’acconto annuale;
- Il 16 febbraio per il saldo dell’anno successivo.
Quando si applica l’imposta sostitutiva si deve badare bene al codice tributo a cui si fa riferimento; inoltre vanno specificati i seguenti codici:
- 1712 per l’acconto annuale;
- 1713 per il saldo.
Il costo da versare entro i due termini può essere calcolato secondo due metodi: con il metodo storico, dove il datore di lavoro calcola l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate durante l’anno precedente; oppure con un secondo metodo, quello previsionale, dove il datore di lavoro (o l’ente della pensione) arriva a determinare in modo presuntivo l’acconto sul 90% delle rivalutazioni, che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.
Rispettati i termini, vediamo adesso come si applica l’imposta sostitutiva. Secondo il regolamento, il versamento deve avvenire tramite il solito Modello F24 per il versamento unificato delle diverse imposte, tributi, contributi e premi.
Il Modello F24 è piuttosto semplice da compilare in quanto diviso in sezioni: Erario (Irpef, Ires, Iva, ritenute e tasse erariali), Regioni (imposte regionali), Imu (imposte comunali).
Tale modello può essere presentato per via telematica oppure in modo cartaceo presso Agenzia delle Entrate (o agenti della riscossione), una banca oppure presso un ufficio postale.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, l’importo va pagato:
- Alle banche in contanti, con assegni bancari e circolari; carta Pagobancomat se tali sportelli sono muniti di terminale elettronico.
- Agli agenti della riscossione con assegni bancari, circolari, e vaglia cambiari; carta Pagobancomat se tali sportelli sono muniti di terminale elettronico.
- Agli uffici postali tramite assegni postali, bancari su piazza, circolari, vaglia postali, o carta Postamat.
Ma attenzione: come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, tutti i titolari di partita Iva sono chiamati a versare la rata solo per via telematica. Il Modello F24 – Web è un modello di versamento reperibile solo una volta effettuata la registrazione ai servizi telematici., ma rimane un servizio sicuro e totalmente gratuito.
Come appare evidente l’applicazione dell’imposta sostitutiva al finanziamento a lungo termine comporta un margine di risparmio sulla spesa totale. Tuttavia, come ritengono alcuni, in fase di preventivazione è bene verificare anche ad altri tipi di spese, inerenti a faccende notarili, assicurative o burocratiche.