Ulteriori aggiornamenti per l’IMU 2016 dettati dai nuovi provvedimenti della Legge di Stabilità. A seguito delle esenzioni approntate da quest’ultima, contenenti tra l’altro l’abolizione della Tasi sulla prima casa, e quella dell’IMU agricola o per gli imbullonati, il sistema governativo italiano ha deciso di dar vita a delle disposizioni che agevolino ancor di più il cittadino medio.
Entrando nello specifico, la misura attuata in materia di immobili e proprietà prevede che ci sia un forte sconto sulle case concesse in comodato ai figli, agevolando così la fruizione di una stessa casa nel corso del tempo senza dover sottostare a costi aggiuntivi o canoni al di fuori dei parametri di un nucleo familiare tipo.
IMU 2016, novità Tasi e riduzione sulle case date ai figli: i particolari
Le novità riguardanti la Tasi interessano, come ormai è ben noto, il possesso effettivo di una prima casa, dove i cittadini hanno residenza insieme al proprio nucleo familiare. Tuttavia, qualora le case passino a due, occorre fare delle valutazioni economiche e finanziarie approfondite affinché non ci sia una seria disparità di trattamento.
Per ovviare a ciò, la Legge di Stabilità ha decretato che l’IMU 2016 subirà una decurtazione percentuale del 50% non appena la seconda casa in questione verrà ceduta in comodato d’uso gratuito ad un proprio figlio. Lo sconto in sé è ottenibile mediante l’abbattimento della metà della base imponibile su cui calcolare l’imposta, ossia la rendita catastale. Una possibilità a dir poco vantaggiosa per coloro che vivono una situazione immobiliare del genere; tuttavia, è necessario un ulteriore approfondimento per capire le scadenze a breve e lungo termine e gli importi da versare per la concreta registrazione della procedura burocratica.
Comodato d’uso gratuito, scadenza e importo per la registrazione
I requisiti in calce della riduzione percentuale dell’IMU 2016, e della relativa Tasi, per le seconde case date ai propri figli, sono i seguenti:
- il comodante, ovvero chi concede il comodato, può detenere solo un’altra casa (abitazione principale) oltre a quella concessa;
- il comodatario, e cioè chi beneficia del comodato gratuito, deve essere parente di primo grado del comodante;
- il comodatario deve adibire la casa ottenuta come abitazione principale;
- l’abitazione principale e la casa concessa dal comodante devono trovarsi nello stesso Comune.
La registrazione della suddetta pratica deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto di comodato d’uso garantito; inoltre, il proprietario che dà in comodato deve presentare la dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017. Chi, però, vuole ottenere la riduzione del 50% entro il primo semestre 2016, deve registrare il contratto di comodato d’uso garantito entro il 20 gennaio 2016 versando un importo di 216 euro (imposta di registro e marca da bollo) e compilano il modello 69, corredato dai documenti di riconoscimento delle due parti in causa, presso una delle sedi dell’Agenzia delle Entrate.
il cedente non deve essere proprietario di altra casa o di altro immobile tipo terreno o commerciale o quota di proprietà?
nel mio caso possiedo il 50% di un garage
grazie
Che senso ha porre la condizione che l’abitazione del comodante e la casa ceduta in comodato al figlio siano nello stesso comune ?
se un genitore ha due figli non rientra nella fattispecie
un genitore e 5 fratelli possono dare a il 6¤fratello il comodato il gestore e 3 fratelli con residenza a tn 2 a c’è 1 comune del immobile come cuoca di prima casa
E se la casa é data in comodato gratuito all ex convivente ci sono detrazioni?