Entra in vigore da oggi 5 giugno 2016 la legge sulle Unioni Civili: anche se il testo della norma approvata non è lo stesso che arrivò sui banchi del parlamento con il “soprannome” di ddl Cirinnà, è indubbio che il provvedimento sulle Unioni Civili rappresenta un importante punto di svolta per la storia del nostro Paese, che da troppo tempo era rimasto indietro rispetto agli altri Stati europei. Vediamo quindi cosa cambia e quali sono le principali novità in merito alla registrazione delle coppie gay e delle convivenze.
La legge sulle Unioni Civili in vigore dal 5 giugno 2016: si attendono i decreti attuativi
Innanzi tutto bisogna chiarire che la legge è in vigore da oggi, ma per registrare le prime Unioni Civili bisognerà attendere ancora qualche giorno: anche se molte città (soprattutto le più grandi) dicono di essere già pronte, bisogna aspettare i decreti attuativi che dovrà varare il Governo, provvedimenti necessari per rendere la procedura della registrazione omogenea in tutto lo Stivale. È previsto che i decreti debbano essere approvati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge: questo vuol dire che le prime Unioni Civili “ufficiali” verranno registrate tra la fine di questo mese e l’inizio di luglio.
Registrazione, diritti e doveri delle coppie gay
In attesa che vengano completate tutte queste operazioni tecnico-burocratiche, ricordiamo che l’iter per la registrazione di un’Unione Civile è ormai deciso. Il tutto si concretizza con una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni: molto semplice, non c’è bisogno neanche delle pubblicazioni. Una volta che ha raccolto la dichiarazione, l’ufficiale consegnerà alla coppia il certificato dove saranno indicati le informazioni anagrafiche dei due partner, l’indirizzo di residenza e il regime patrimoniale scelto. Con la legge sulle Unioni Civili in pratica viene estese anche alle coppie omosessuali che procedono con la registrazione tutta una serie di diritti e doveri che fino ad oggi erano riservati ai coniugi legati dal classico matrimonio.
I partner uniti civilmente sono equiparati ai coniugi anche per quanto riguarda il profilo economico: ad esempio, se uno dei due muore, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr e all’eredità. Come abbiamo visto, il rito per la registrazione è molto agile, ma lo stesso si può dire anche per il divorzio: non c’è bisogno della separazione, quindi per sciogliere l’unione è sufficiente che uno o entrambi i partner comunichino all’ufficiale di stato la loro volontà di sciogliere l’unione; dopo tre mesi da questa comunicazione sarà possibile chiedere il divorzio.
Coppie di fatto: come formalizzare la convivenza
L’attesa dei decreti attuativi coinvolge anche le coppie di fatto. Le convivenze potranno essere formalizzate con una richiesta di iscrizione all’anagrafe: nella comunicazione bisognerà indicare l’indirizzo di residenza e si deve specificare che si tratta di una convivenza per vincoli affettivi. Per regolare alcuni aspetti che rimangono fuori dalle previsioni della legge la coppia può rivolgersi ad un notaio o ad un avvocato per preparare un contratto di convivenza: dopo la sottoscrizione dei due partner il professionista incaricato si occuperò della registrazione del contratto all’anagrafe.