Con il suo approdo ala Camera per la discussione generale si torna a parlare della legge sulle Unioni Civili: sono tante le novità introdotte dal testo, anche se molti lo considerano un provvedimento incompleto, con la previsione di nuovi diritti e doveri per le coppie omosessuali ed eterosessuali. Il Governo spinge per arrivare in tempi molto brevi al voto finale, proviamo a capire quali sono i principali punti del ddl e quando la legge verrà approvata.
Quando verrà approvata la Legge?
Per quanto riguarda la data di approvazione, Renzi si è sbilanciato dichiarando pubblicamente di voler chiudere la questione entro la settimana: a Che tempo che fa, programma di Rai Tre, ha detto che tra mercoledì e giovedì (quindi entro il 12 maggio 2016) il testo sarà legge, ribadendo il fatto che il Governo metterà la fiducia per giungere in tempi brevi al via libera definitivo. Anche se il testo può non essere gradito da tutti bisogna segnalare la sua importanza dal punto di vista storico, visto che per la prima volta in Italia ci saranno delle regole che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ma anche per le convivenze di fatto in generale).
Unioni civili, le novità previste dal testo: diritti, doveri e burocrazia
Abbiamo parlato di nuovi diritti e nuovi doveri per le coppie. Tra le novità più importanti c’è la possibilità per le coppie omosessuali di costituire un nucleo familiare che sarà riconosciuto dallo Stato. Tralasciando per un attimo il discorso legato ai figli (di cui parleremo tra qualche riga), le unioni civili presentano diversi punti di contatto con il classico matrimonio: uno dei partner può prendere il cognome dell’altro, le coppie anche dello stesso sesso potranno godere dei diritti successori, della comunione dei beni (non è obbligatoria), dell’assistenza morale e materiale, della pensione ai superstiti e degli alimenti in caso di separazione (scioglimento dell’unione).
Non sono previsti però riti speciali: saranno sufficienti due testimoni e una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, che compilerà il certificato dove saranno indicati le generalità dei componenti della coppia e il regime patrimoniale scelto. Non è prevista nessuna formula particolare o pubblicazione: dal punto di vista burocratico sarà tutto abbastanza semplice, anche per quanto riguarda lo scioglimento del rapporto, visto che si potrà “divorziare” (termine tra virgolette perché tecnicamente non esatto) senza dover passare dalla separazione. Basterà infatti una dichiarazione all’ufficiale di stato civile e, tre mesi dopo, il divorzio per via giudiziale, accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile o negoziazione assistita.
Nel disegno di legge non si fa alcun riferimento al tema della filiazione: nessun accenno ad adozioni, tecniche di procreazione permesse dal progresso scientifico o alla tanto chiacchierata stepchild adoption.
Riconoscimento per le coppie di fatto
Il ddl sulle Unioni Civili introduce anche un’ulteriore tipologia di famiglia, ovvero quella dei conviventi di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). Attualmente le coppie conviventi non godono di alcune tutela: con l’approvazione di questa legge, alle coppie che tramite una dichiarazione all’anagrafe formalizzeranno la loro unione verranno riconosciuti alcuni diritti importanti, come ad esempio la facoltà di successione nel contratto di locazione, la possibilità di scegliersi reciprocamente come rappresentati per le decisioni in materia di salute, l’assistenza e la possibilità di visita in caso di ricovero, gli alimenti in caso di interruzione della convivenza.
A parte la dichiarazione all’anagrafe che rende ufficiale la convivenza di fatto, i partner possono siglare un contratto di convivenza che regoli gli aspetti economici della vita in comune: il contratto va stipulato come atto pubblico o scrittura privata e in caso di scioglimento della coppia bisognerà produrre un ulteriore atto scritto che ne decreti lo scioglimento. La principale differenza tra le unioni civili tra omosessuali e le coppie di fatto sta nella mancanza di conseguenze in ambito successorio: nel caso delle convivenze il partner superstite non ha nessun diritto sull’eredità. Inoltre non c’è la possibilità di prendere il cognome del partner.