Trenitalia è la società di trasporto che collega in modo capillare ( più o meno efficiente ) l’Italia intera. Per viaggiare su uno dei suoi treni è obbligatorio acquistare un biglietto, ma purtroppo non tutti sono attenti osservatori di questa norma. Dal 2019 si prospettano tuttavia dei tempi durissimi per i furbetti, grazie ad un maggiore controllo ed un innalzamento del costo della multa. Ma quali sono le sanzioni per chi viaggia senza titolo, cosa accade se la multa non viene pagata e come si fa ricorso? Ecco dunque una beve guida che per sapere rischi ai quali si va incontro.
Multa Trenitalia 2019: importo sanzioni per i viaggiatori senza biglietto
Se a qualcuno dovesse venire a malsana idea di salire su uno dei convogli Trenitalia, senza aver pagato il biglietto è bene che sia consapevole che questo gesto potrebbe costare molto più del previsto.
In caso il controllore Trenitalia ci trovi senza biglietto infatti le sanzioni sono molto salate, infatti oltre a pagare il costo per intero del biglietto ( facendo riferimento al costo della tariffa base ) si devono aggiungere 50€, nell’eventualità che si decida di pagare subito la multa o entro tre giorni dal verbale sanzionatorio presso uno delle tantissime biglietterie Trenitalia, oppure utilizzando l’apposito modulo si conto corrente; il costo complessivo aumenta a 100 se il pagamento avviene entro 15 giorni, mentre dai 15 ai 60 giorni i furbetti dovranno pagare una cifra di 200 €.
Scegliendo le ultime due opzioni, è bene ricordare che oltre ai costi sopracitati, si devono aggiungere anche 5 euro come costo di recupero.
Per quando riguarda i treni regionali, invece la situazione varia a seconda della regione:
solitamente se si sale in un treno sprovvisti di titolo di viaggio, ma di avverte immediatamente il controllore, si dovrà pagare una soprattassa del costo di 5€ .
Inoltre in caso di ritardi è importante ricordare che gli importi aggiuntivi dovuti a titolo di sovrapprezzo e di penalità non sono rimborsabili né indennizzabili.
Ricorso a Trenitalia per le multe 2019
Ci sono dei casi in cui tuttavia è possibile procedere ad una procedura di ricorso a seguito di una sanzione da parte di un controllore Trenitalia.
La contestazione può essere presentata nei casi in cui non si è potuto obliterare il biglietto in quanto, la macchina obliteratrice nella stazione di partenza non era in funzione; altra situazione è quando si è saliti in un treno sbagliato rispetto a quello prenotato oppure ci si è accomodati in una classe superiore al biglietto acquistato.
Non è sempre facile stabilire quando c’è non c’è dolo per questa motivazione è bene riflettere attentamente quando si procede ad una contestazione di una sanzione.
E’ possibile procedere al ricorso entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione del verbale, oltre questa tempistica, si perde il diritto di contestazione.
Le modalità per il ricorso consistono nella redazione di una lettera all’interno del quale vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene di essere dalla parte della ragione.
Questa deve essere inviata con l’allegato del verbale in questione, e l’eventuale copia del biglietto, nel caso in cui si tratti di una contestazione relativa al titolo di viaggio.
Se si viaggiava all’interno di un treno Trenitalia con tratta nazionale, l’indirizzo a cui inviare questa documentazione è: TRENITALIA S.p.A. Vendita e Assistenza N/I – Gestione Reclami Via Giolitti n. 2 00185 Roma.
Questo infatti fa capo alla sede centrale della compagnia; mentre se la questione è relativa ad un viaggio all’interno di un convoglio con tratta regionale, l’indirizzo di invio è della sede regionale delle ferrovie dello stato.
All’interno del loro sito infatti c’è una sezione apposita riportante tutte quante le sedi regionali.
L’esito della contestazione, dovrebbe essere disponibile in 90 giorni dalla data di invio; nel caso di rigetto da parte di Trenitalia c’è l’ulteriore possibilità legale di rivolgersi ad un giudice di pace entro 30 giorni dalla risposta negativa.
Mentre se si è intenzionati a rivolgersi alla prefettura, i tempi si dilatano a 60 giorni.
Conseguenze ad un mancato pagamento di una multa Trenitalia
Per ciò che concerne un mancato pagamento di una multa Trenitalia, dal 2009, grazie all’attuazione di un provvedimento ideato dall’allora ministro Tremonti, l’azienda ha la possibilità ed il potere di procedere con la riscossione coattiva mediante ruolo.
Questo ha consentito di evitare lunghissime procedure di accertamento che nella maggior parte dei casi risultavano essere fallimentari.
In altre parole, grazie a questa provvedimento, Trenitalia può avvalersi di istituti di recupero crediti quali Equitalia, mediante i quali assicurarsi l’effettivo pagamento della sanzione da parte dei piccoli truffatori.
Infatti al mancato pagamento entro i tempi previsti, Trenitalia può direttamente rivolgersi all’Agenzia delle Entrate snella sezione riscossione, la quale provvederà a mandare agli interessati una notifica riguardante una sollecitazione al pagamento, con l’aggiunta di eventuali more.
Ai soggetti interessati verranno forniti degli ulteriori 60 giorni per procedere al pagamento, funzionali a venire incontro alle situazioni economiche molto gravi. Allo scadere di questi tuttavia le agenzie preposto saranno costrette a procedere tramite metodi più incisivi.
I metodi maggiormente impiegati in questi casi sono il pignoramento dello stipendio presso terzi, del conto corrente o della pensione. L’agenzia ha l’obbligo di di procedere entro il termine massimo di cinque anni. Allo scadere di questi la cartella della multa cade in prescrizione e il soggetto in questione è legittimato a non procedere al pagamento.
Altra situazione che facilmente si potrebbe creare in questi casi è il fermo amministrativo di un mezzo di trasporto di proprietà del multato ( in generale l’automobile o la moto).
Il fermo per avere valenza deve essere preceduto da una comunicazione di almeno 30 giorni, e il suddetto termina nel momento esatto del pagamento della multa.
Infine c’è l‘intimazione ad adempiere, sempre ad opera dell’Agenzia delle entrate , ed in merito a questa situazione è importante sottolineare che se entro un anno dalla sua notifica il debitore non è soggetto al pignoramento, prima di procedere con l’esecuzione forzata del credito l’amministrazione dovrà inviare nuovamente l’intimazione, pena l’illegittimità del provvedimento.