Cambiano le regole nel 2016 riguardo il mancato pagamento della bolletta di luce e gas ed il conseguente distacco della fornitura. Capita sovente che molte famiglie italiane non riescano ad onorare le bollette nei tempi stabiliti ed entrino dunque a far parte della clientela definita morosa. Eppure vi sono delle eccezioni, stabilite dagli organi competenti, grazie alle quali il pagamento di costi supplementari od addirittura il distacco della fornitura può essere evitato. Vedremo ora le novità inerenti il suddetto argomento, elencando i motivi per cui non è contemplato il distacco di luce e gas per l’anno corrente.
Distacco di luce e gas, le eccezioni stabilite dall’AEEG
L’AEEG (Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas) ha stabilito che i casi di “bolletta anomala” vanno estesi a più categorie di contribuenti, cosicché il distacco della fornitura possa essere evitato. Prima di elencare le diverse eccezioni è però importante chiarire il reale significato di “anomalia” in riferimento alla bolletta di luce e gas. Si verifica un’anomalia quando i conguagli addebitati o gli importi stimati risultino diversi da quelli accertati dal cliente, il quale una volta notato l’errore, ha l’obbligo di avvisare nel più breve tempo possibile il fornitore del servizio.
Le eccezioni finora esistenti (che ora elencheremo) permettono al cliente moroso di evitare la sospensione della fornitura. La stessa dunque non si verifica quando:
- vi è un mancato preavviso con raccomandata al contribuente in difetto.
- il pagamento avviene regolarmente nei limiti temporali previsti, ma l’incaricato della riscossione non provvede a comunicarlo al fornitore per i più disparati motivi.
- la bolletta non onorata presenta un importo uguale od inferiore al deposito cauzionale precedentemente ceduto. Per questo motivo il fornitore del servizio può trattenere il suddetto deposito per poi riaddebitarlo sulla successiva bolletta.
- la sospensione del servizio di fornitura di luce o gas avviene nei giorni di venerdì e sabato o in quelli festivi e prefestivi.
- si verifica la presenza di una bolletta anomala.
Ebbene, a tal proposito, da venerdì 1 luglio 2016 i casi di bolletta anomala verranno estesi; per questo motivo non avverrà il distacco, in seguito a reclamo del cliente, quando:
- la bolletta presenta un importo superiore al 150% dell’addebito delle bollette dell’ultimo anno (per quanto concerne la luce) ed al doppio dell’addebito più elevato dell’ultimo anno (per quanto riguarda il gas).
- la bolletta è distribuita successivamente all’attivazione della fornitura con cifre e valori diversi dall’auto-lettura precedentemente comunicata dal cliente.
- la bolletta contiene i ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0.
Come fare reclamo in seguito a bolletta anomala
In seguito alle nuove regole stabilite dall’AEEG, il venditore avrà l’obbligo di predisporre sul proprio sito una sezione specifica in cui sarà possibile scaricare il modulo di reclamo (contenente un campo dedicato all’auto-lettura). Il venditore ha inoltre il dovere di rispondere al reclamo entro e non oltre 40 giorni; in caso contrario lo stesso non potrà procedere col distacco della fornitura.