Oggi prenderemo in considerazione i sondaggi politici clandestini e le relative leggi che li caratterizzano come tali, per comprenderne i rischi e i divieti di diffusione.
Perché nascono i sondaggi politici clandestini?
Come la maggioranze di voi certamente già ben sa, il prossimo 4 marzo 2018 gli italiani sono chiamati alle urne elettorali per eleggere il nuovo governo. Sono le prime elezioni politiche che si svolgono nel nostro paese dal 2013 e sono dunque molto attese, sia dagli elettori che ovviamente vari dai candidati. Come sempre prima di ogni elezione, comincia una campagna elettorale spesso molto spietata, che coinvolge i vari partiti avversari e li vede schierarsi a volte in una battaglia all’ultimo sangue senza esclusione di colpi. Importante ovviamente per il successo di una buona campagna elettorale è la comunicazione. I leader dei vari partiti sono chiamati infatti a mostrarsi in pubblico, in trasmissioni televisive, rilasciare interviste giornalistiche, fare comizi e quant’altro proprio per esporre il programma elettorale e per fare quella che dovrebbe essere una buona propaganda. Ai fini della riuscita di quest’ultima c’è chi utilizza anche vari sondaggi politici, magari per portare dalla propria parte gli indecisi, o per mostrare ai proprio sostenitori di sempre che il partito sta crescendo e che sta diventando sempre più forte e che per questo motivo non bisogna scoraggiarsi, ad esempio. I sondaggi non interessando solamente i vari partiti politi, ma anche gli elettori stessi, che desiderano magari farsi un’idea su quella che l’opinione generale e su quello che ci si potrebbe aspettare – anche se in svariate occasioni quello che era emerso durante i sondaggi svoltisi nella campagna elettorale non si è verificato poi con l’apertura delle urne. Spesso vediamo i vari sondaggi in televisione o sulle pagine dei grandi quotidiani, rappresentati in vari schemi e tabelle e diagrammi, a volte anche molto fantasiosi.
Diffondere i risultati di alcuni sondaggi elettorali a ridosso delle elezioni è vietato. Il limite entro il quale è possibile diffonderli sono 15 giorni prima del giorno delle elezioni. E’ da qui che nasce la dicitura di sondaggi politici clandestini, fenomeno che purtroppo si diffonde troppo spesso. Ciò ovviamente perché un sondaggio può essere influente nelle decisione degli elettori, in particolar modo di quelli più indecisi, che spesso sono quelli che andranno a decidere le sorti di un voto. È plausibile infatti che chi è più indeciso e non riesce a prendere una decisione definita e con le proprie motivazioni ben salde, sarà più facilmente condizionabile e trascinabile nel seguire l’opinione della maggioranza, rispetto a chi invece ha una propria linea politica ben decisa – che magari segue da anni – e per cui quindi leggere o meno i risultati di un sondaggio non potrebbe essere in alcuna maniera influente nella sua decisione di voto. Tenendo fede a questo ragionamento dunque, pubblicare i risultati di alcuni sondaggi elettorali non sarebbe corretto nei confronti di quei partiti che invece non hanno dalla propria parte – almeno stando alle parole del sondaggio in questione – la maggioranza degli elettori intervistati e presi in considerazione.
Sondaggi politici clandestini: rischi e divieti
Un’altra cosa illegale, oltre a quella di pubblicare dei sondaggi a meno di 15 giorni dalle elezioni, è chiaramente il fatto di falsificarne i dati e manipolarli in base alla propria preferenza. Questo avverrebbe sicuramente per favorire la propria posizione agli occhi degli elettori, e soprattutto agli occhi di quegli elettori che sono ancora indecisi su quale simbolo marcare quando si trovano in piedi in una cabina elettorale con la matita in mano. Gli enti che sono adibiti all’elaborazione di sondaggi ovviamente non smettono di farli 15 giorni prima dell’affluenza alle urne, smettono però di diffonderli pubblicamente – anche se essi possono comunque circolare all’interno delle varie fazioni politiche. La legge che vieta questa pubblicazione è numero 28 del 22 febbraio 2000, che nell’articolo 8 tratta proprio la tematica dei sondaggi politici ed elettorali. Il comma 1 di tale articolo dice infatti: “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.” L’Italia è l’unica in Europa ad avere un divieto così ferreo e anticipato rispetto alla data delle votazioni. L’unica nazione che fa una cosa che potrebbe essere ritenuta simele, ma in maniera molto più limitata rispetto all’Italia, è la nostra cugina Francia, la quale vieta la pubblicazione di sondaggi durante le 24 ore precedenti all’affluenza alle urne e durante la giornata stessa del voto per quanto riguarda la pubblicazione di exit poll. Continuando a prendere in considerazione l’articolo 8 della legge in questione, vediamo che al comma due recita così: “L’autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.”
Uno degli enti che si occupano della diffusione dei sondaggi è l’AGCOM, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha dunque anche il compito di sanzionare chi non rispetta le regole in merito alla diffusione di essi. Le multe possono partire dai 25 mila euro sino a giungere ai 250 mila.
Questo divieto è stato negli ultimi tempi aggirato da alcuni siti che, ad esempio in prossimità dell’ultimo referendum tenutosi il 4 dicembre 2016 in merito al cambiamento della costituzione, mascherano dati politici con altri dati. Sono stati diffusi infatti dei dati politici sotto invece dati relativi alle corse di cavalli – o quanto meno che si spacciavano per tali. Ovviamente però affidarsi a siti di questo genere non sempre significa andare sul sicuro, perché non potendo verificare la fonte dei dati in maniera limpida e cristallina, anche l’informazione stessa che viene fornita potrebbe perdere certamente un po’ della sua chiarezza.
Altra cosa importante, quando si legge un sondaggio, è controllarne la fonte. Ci sono infatti degli enti specifici che sono specializzati proprio nella realizzazione di sondaggi e forniscono sempre dati certi ed affidabili. Quando invece il sondaggio viene svolto in maniera autonoma, soprattutto se a gestirlo magari è un unico partito, o magari un ente che appoggia pubblicamente una determinata fazione politica, è ovvio che possano venire a crearsi dei dubbi sulla veridicità della faccenda.
Ci sono però anche delle eccezioni che prevedono la pubblicazione dei sondaggi anche al di fuori del periodo dei quindici giorni che precedono l’affluenza alle urne. Queste eccezioni vengono tutte elencate nel terzo ed ultimo comma dell’articolo 8 della legge numero 28 del 22 febbraio 2000. Il comma recita così come segue:
“I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integrità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenze del Consiglio dei ministri:
- Soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- Committente e acquirente;
- Criteri seguiti per la formazione del campione;
- Metodi di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- Numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- Domande rivolte;
- Percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- Data in cui è stato realizzato il sondaggio.”
Vi è dunque la possibilità di pubblicare i vari sondaggi elettorali anche se viene superata una certa scadenza, ma bisogna stare molto bene attenti alle sopraelencate rigide regole, che come abbiamo appena visto esigono la massima precisione, chiarezza e trasparenza nei confronti di tutti coloro che andranno ad usufruire dell’informazione fornita, proprio per garantirne il più possibile la veridicità.
Manca poco più di un mese alle prossime elezioni politiche, ed il tempo per poter osservare ed informarsi in merito ai vari partiti, ai loro rispettivi programmi elettorali ed alle miriadi di sondaggi che sono in giro, c’è ancora. Se però, all’incirca due settimane prima del 4 marzo 2018 – giorno in cui gli Italiani sono chiamati alle urne – ne trovate ancora alcuni in giro nei vastissimi meandri del web, assicuratevi che godano delle caratteristiche poco fa elencate dall’articolo della legge da noi presa in considerazione. Se così non fosse, sappiate che quello è un campanello d’allarme. Potreste trovarvi infatti a navigare presso un sito inernet che voglia manipolare le vostre intenzioni di voto e portarle dalla propria parte, anche se non è necessariamente detto che vedere un sondaggio possa influenzare il pensiero di un singolo, ma molto probabilmente questo è uno dei criteri principali su cui si basa la creazione di un impedimento di questo tipo, che altrimenti non avrebbe ragione d’essere. A prescindere da sondaggi o non sondaggi, è sempre meglio farsi guidare dalle proprie idee che dalle varie somme di quelle degli altri, ma è pur vero che farsi un’idea generale sul pensiero comune di chi ci è accanto e ci circonda ed influirà come noi sulle sorti future del nostro paese, anche solamente per pura curiosità, – se le informazioni che si ricevono sono valide e diffuse in maniera trasparente e legale -di certo non fa male a nessuno.