Per stalking condominiale si intende un reato messo in atto da chi assume dei comportamenti persecutori e molesti nei confronti dei propri vicini provocando ansia, paura e frustrazione e causando lesioni alla libertà psichica e morale del soggetto perseguitato. Dettaglio fondamentale affinché un’azione sia considerata “stalking” è la reiterazione del reato, la continuità e perseveranza delle minacce o dell’intrusione nella vita altrui. Questo concetto vale anche per lo stalking condominiale, figura che nasce in seguito a delle sentenze che hanno condannato un imputato per reato di stalking compiuto verso persone di genere femminile residenti nello stesso condominio. Nel tempo, questa particolare tipologia di stalking si è estesa includendo chiunque provochi attraverso comportamenti esasperanti stati di ansia, paura e cambiamenti nelle abitudini di vita dei propri vicini. Per arrivare ad una condanna servono, naturalmente, delle prove a dimostrazione del reato. Oggi vedremo cosa fare se si è vittima di stalking condominiale, a quanto ammonta il risarcimento danni, se è possibile procedere con delle registrazioni per incastrare il colpevole e quali sono alcuni esempi pratici di rumori molesti che rientrano tra gli atti perseguibili come stalking condominiale.
Prove di stalking condominiale: quando sono ammesse dalla legge?
La conferma sul piano giuridico dell’esistenza dello stalking condominiale ha avuto come conseguenza l’aumento delle denunce di questi atti persecutori e molesti da parte dei vicini di casa. Per poter ottenere giustizia e vedere punito chi si macchia di tale reato occorrerà dimostrare l’accadimento effettivo dei fatti e a tal fine servono delle prove. La querela, sporta entro sei mesi dai fatti denunciati, deve essere supportata da testimonianze orali e scritte, filmati o registrazioni che attestino la condotta reiterativa dell’accusato. Per quanto riguarda le riprese del vicino (o vicini) delittuoso, esse risulteranno ammissibili davanti ad un giudice solamente se gli episodi si realizzavano il luoghi pubblici, aperti al pubblico, e se l’audio e le immagini registrate appuravano le offese facendo emergere la verità cosi come narrata dalle vittime. La Corte di Cassazione, infatti, asserisce che “le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria “documenti”… mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria prove atipiche … e trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento“.
Un altro fattore importante affinché le prove siano ammesse è la dimostrazione che i comportamenti oltraggiosi, persecutori, rumorosi o violenti siano accaduti più di una volta. Come già detto, infatti, lo stalking riguarda un reato messo in atto in modo continuativo che leda la stabilità psichica e morale dei vicini. La tranquillità domestica deve essere turbata e le abitudini modificate per proteggersi dalle azioni dello stalker. Tra i comportamenti che possono assumere le sembianze di atti persecutori e che, di conseguenza, rappresentano stalking condominiale rientrano le condotte fastidiose come tenere lo stereo o la tv a tutto volume fino a tarda notte, le azioni intimidatorie, il pedinamento di un vicino, l’apertura della posta personale, chiamate o citofonate mute a qualsiasi ora del giorno e della notte o azioni che mettono a repentaglio la vita dei condomini.
Riassumendo, per far sì che le prove siano ammissibili occorre che siano mostrate entro sei mesi dall’accadimento dei fatti, che dimostrino la caratteristica persecutoria degli atti, la reiterazione nel tempo, i danni psico/fisici provocati e il nesso causale tra danno e azione dell’imputato e, infine, che le registrazioni devono essere effettuate da telecamere poste in aree comuni del condominio. Come prove si intendono perizie mediche, testimonianze della vittima e di altri vicini o persone presenti ai fatti, registrazioni, fotografie, ogni prova è ammissibile inclusa la dichiarazione di chi si sente vittima dello stalker.
Cosa fare per denunciare un episodio di stalking condominiale
Il primo passo per poter procedere con una denuncia formale dello stalker è la raccolta delle prove a sostegno della propria tesi. Se le prove dimostrano la gravità degli atti, la ripetizione nel tempo degli eventi persecutori, molesti o rumorosi, i danni psichici, fisici e/o morali provocati dagli atteggiamenti, dalle parole e azioni di un vicino del condominio è possibile rivolgersi alle autorità competenti, parliamo, per esempio, della Polizia e dei Carabinieri, e sporgere la denuncia. Il verbale dovrà contenere le generalità dello stalker, la descrizione dettagliata degli atti persecutori compiuti, i danni subiti e la ferma volontà di perseguire l’accusato penalmente.
In seguito alla denuncia, le Forze dell’Ordine avvieranno l’indagine per accertare la veridicità dei fatti e prenderanno in considerazione le prove portate a supporto dell’accusa. In caso di condanna, lo stalker rischierà fino a 4 anni di reclusione ma i tempi potrebbero rivelarsi più lunghi qualora l’accusato risulti essere stato legato sentimentalmente alla vittima, le persecuzioni siano state compiute attraverso l’uso di apparati tecnologici o di armi oppure gli atti persecutori siano stati rivolti a donne in gravidanza, minori o persone disabili.
E’ possibile cercare di porre rimedio allo stalking condominiale prima di arrivare ad una querela vera e propria. le vittime potrebbero inizialmente procedere con una diffida che imponga all’accusato di astenersi dalle condotte persecutorie. In alternativa è possibile optare per la segnalazione al Questore che procederà con un’ammonizione di chi si è reso protagonista del reato. Qualora questi passaggi non funzionassero, la soluzione da adottare sarebbe la più drastica, la denuncia alle Forze dell’Ordine a cui seguirà l’ordine restrittivo da parte del Giudice.
Risarcimento danni per stalking condominiale: quando e come si richiede e a quanto può ammontare
Una vittima di stalking condominiale può richiedere il risarcimento per danni non patrimoniali in seguito alla condanna del proprio stalker. Le Corti Penali sono solite rimettere al “separato giudizio” – da compiersi davanti ad un giudice civile – la liquidazione del risarcimento dei danni richiesto dalle vittime dello stalking. Tale risarcimento è ammesso dato che la Giurisprudenza afferma che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla Legge, ovvero, quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato. La vittima può, dunque, ottenere un risarcimento nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva provocata dagli atteggiamenti e dalle azioni dell’accusato. Il giudice, poi, nella liquidazione del risarcimento dovrà tenere conto di tutti i pregiudizi e i danni subiti.
Riassumendo, in sede civile può essere avanzata la domanda di risarcimento danni morali causati, per esempio, da ingiurie, dal persistere di rumori molesti subiti che superino la soglia di tollerabilità o da altri atti persecutori che limitino la libertà e il benessere psico/fisico delle vittime. Le prove dovranno dimostrare lo stato di ansia, paura o disagio provocati dallo stalker e se il giudice accerterà che i fatti sono stati compiuti più volte riconoscerà alle vittime il risarcimento danni. Non esiste una tabella che quantifica in termini economici il danno subito. Il giudice deciderà l’ammontare in base alla gravità del reato, alla durata nel tempo, alla tipologia di danni provocati.
Si possono fare registrazioni per stalking condominiale?
E’ importante ribadire ed approfondire la questione delle registrazioni visive ed audio dei comportamenti fastidiosi dello stalker. Registrare le telefonate o le conversazioni dell’accusato non costituiscono violazioni della privacy se sono effettuate in luoghi pubblici, anzi, sono fondamentali per costruire l’accusa nei confronti dello stalker in quanto elementi probatori atti a dimostrare la condotta criminoso del vicino. Più sentenze, infatti, hanno respinto il ricorso degli imputati che dichiaravano illecite le registrazioni, ricorso considerato infondato. Le registrazioni sono dunque ammissibili se effettuate in luoghi aperti al pubblico o che riguardano spazi di pertinenza di una privata abitazione di fatto non protetti dalla vista degli estranei. Chiaramente le riprese e le prove audio devono risultare vere, non manipolate o alterate attraverso strumenti tecnologici.
Stalking condominiale per rumori molesti: esempi pratici
Il numero maggiore di accuse di stalking condominiale riguarda i rumori molesti che superano i limiti di tollerabilità e turbano la serenità psicologia dei condomini. Alcuni esempi pratici sono urla in piena notte, volume altissimo di stereo o televisione, rumori di vario genere a notte fonda, dallo spostare mobili ai passi pesanti, feste che si protraggono fino a tarda notte, utilizzo di strumenti musicali ad alto volume o rumori dovuti alla ventola del condizionatore. Naturalmente, per essere considerato stalking questi rumori devono essere provocati costantemente e in maniera prolungata nel tempo. Non è sufficiente una sola festa rumorosa per denunciare il vicino di stalking.
Per quanto riguarda i limiti di tollerabilità sono stabiliti dall’Articolo 844 del codice civile. Il cc parla di rumori come immissioni dicendo che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi“. In più aggiunge che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3dB, limite della normale tollerabilità.
Occorre specificare, infine, che occorre distinguere tra rumori intollerabili che costituiscono illecito penale (disturbo della quiete pubblica) da quelli che rientrano negli illeciti civili e per i quali il giudice può emettere solamente un ordine di cessazione delle molestie. La differenza di illecito risiede non nella soglia del rumore ma nel numero di persone raggiunte, nel nostro caso da quanti condomini riescono a sentire, per esempio, il rumore causato da uno stereo ad alto volume.